La Gazzetta ufficiale di sabato 8 settembre pubblica la legge regionale toscana recante ‘Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013’. La norma, prevede
La Gazzetta ufficiale di sabato 8 settembre pubblica la legge regionale toscana recante ‘Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013’.
La norma, prevede all’art. 1 che nella legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 recante Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia, le parole ludopatia siano modificate con quelle di gioco d’azzardo patologico.
Al punto 5 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 le parole: «da ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «da gioco d’azzardo patologico».
La norma prevede il divieto all’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, onche’ la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale piu’ breve, dai luoghi sensibili individuati.
La legge vieta qualsiasi attivita’ pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse. Si prevede per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all’art. 7 e di assicurare l’iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi.
Il testo di legge prevede, infine, una serie di attività di informazione per sensibilizzare al rischio del gioco d’azzardo patologico anche nelle scuole.
PressGiochi