Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso di una sala scommesse contro il Comune di Milano per l’annullamento: “dell’ordinanza emessa dal Dirigente del settore
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso di una sala scommesse contro il Comune di Milano per l’annullamento: “dell’ordinanza emessa dal Dirigente del settore interventi edilizi minori del Comune di Milano con cui si è ingiunto alla ricorrente il ripristino dell’originaria destinazione d’uso nell’immobile in questione”.
La sala ha infatti sostenuto di essere in regola in quanto “titolare di regolare licenza per sala raccolta scommesse e di svolgere all’interno di locali ove non sono presenti apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del Tulps”.
Per il Tar, oltre diverse motivazioni, il ricorso è infondato in quanto il provvedimento non deriva dalla legge sul gioco ma “in ragione della mancata acquisizione del permesso di costruire richiesto dalla previsione di cui all’articolo 53 comma 3 ter della L.R. 12/2005” che si applica non solo alle sale slot ma anche ai bingo e alle sale scommesse senza alcuna distinzione: “La disposizione posta a fondamento del provvedimento impone, quindi, il rilascio del permesso di costruire per sale giochi, sale scommesse e sale bingo, senza distinguere tra le tipologie di attività svolte”.
PressGiochi
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