Deve ritenersi legittimo il giudizio del Tribunale di Potenza in quanto la valutazione operata sia dal G.I.P. sia dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di illogicità,
Deve ritenersi legittimo il giudizio del Tribunale di Potenza in quanto la valutazione operata sia dal G.I.P. sia dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di illogicità, incoerenza o contraddittorietà.
Questa la risposta fornita dalla Corte di Cassazione in merito al ricorso promosso da un ‘popolare’ imprenditore del settore degli apparecchi da intrattenimento accusato di raccolta non autorizzata di scommesse e distribuzione di slot machine e totem primi dell’autorizzazione di ADM.
Come ha spiegato la Cassazione: “dopo aver delineato i tratti essenziali dell’organizzazione, impegnata ad ampio raggio nella produzione, distribuzione e gestione di apparecchiature illegali, i giudici del riesame, come in precedenza aveva fatto il G.I.P., si sono soffermati sul ruolo dell’odierno ricorrente” vicino a una nota organizzazione criminale.
Il Tribunale ha tratto il ragionevole convincimento che il ricorrente fosse in realtà ben consapevole della illiceità delle condotte, “osservando al riguardo come sia ben poco plausibile che soggetti di una così alta caratura criminale si decidano a far lucrare un terzo estraneo alla compagine delinquenziale, senza poter contare su quel “riserbo” che il comune fine illegale genera negli associati”.
Ad incastrare l’imprenditore le non poche conversazioni intercettate tra il ricorrente e gli altri sodali dell’associazione.
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