Non avrebbe nulla a che fare con le discriminazioni poste in essere dal bando Monti, il ricorso promosso dal bookmaker austriaco Ulisse GMBH che ha chiesto invece di poter accedere
Non avrebbe nulla a che fare con le discriminazioni poste in essere dal bando Monti, il ricorso promosso dal bookmaker austriaco Ulisse GMBH che ha chiesto invece di poter accedere al regime di proroga delle concessioni già in essere in attesa dei nuovi bandi di gara.
Questo perché la Ulisse GMBH nel 2012 – ai tempi del bando Monti – non era nemmeno ancora costituita.
Sarebbe errata quindi la motivazione adottata dal Tribunale di Foggia nei confronti di un CTD ad essa legato.
La società estera Ulisse GMBH, avrebbe subito discriminazioni in conseguenza del regime transitorio confermato dalla circolare dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli del 9 giugno 2016, che consentiva di continuare ad operare ai titolari di concessioni scadute, senza invece consentire l’ingresso di nuovi operatori.
Il Tribunale avrebbe dovuto accertare, dunque, la diversa questione della proroga delle concessioni in essere, conseguente alla mancata concreta adozione di un nuovo bando e, in particolare, il contenzioso aperto dalla Ulisse GMBH allo scopo di accedere al regime di proroga delle concessioni già in essere, in modo da non dover attendere le nuove assegnazioni e poter incominciare a operare.
La Cassazione rinviando il ricorso al Tribunale di Foggia ha quindi chiesto un nuovo giudizio, che abbia per oggetto la reale situazione di fatto nella quale si trova il ricorrente, in considerazione dei suoi rapporti con la Ulisse GMBH e della posizione di quest’ultima rispetto al regime concessorio in essere. All’esito di tale giudizio, si valuterà, se necessario, il profilo autorizzatorio, con riferimento alle ragioni del diniego della licenza all’indagato.
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