24 Novembre 2024 - 06:50

Tar Sardegna: “Ok a limiti orari diversificati tra le sale giochi e gli esercizi generici di Sassari”

Il Sindaco di Sassari ha ridotto gli orari di apertura delle cc.dd. “sale gioco” autorizzate ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. e quelli di utilizzo dei videoterminali per il gioco d’azzardo

21 Agosto 2018

Il Sindaco di Sassari ha ridotto gli orari di apertura delle cc.dd. “sale gioco” autorizzate ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. e quelli di utilizzo dei videoterminali per il gioco d’azzardo installati in altri locali a ciò autorizzati ai sensi dell’art. 86 dello stesso T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie del lotto e così via), nei seguenti termini: “dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 di tutti giorni, di tutti i giorni festivi compresi” (otto ore su ventiquattro, a fronte delle diciotto ore su ventiquattro in precedenza consentite), precisando che “la fascia oraria massima sopra indicata dovrà essere rispettata indipendentemente dall’orario di attività eventualmente stabilito per la tipologia di esercizio”.

 

A ricorrere contro tale decisione adottata dal Comune nel 2017, quattro sale giochi della città si sono rivolte al giudice amministrativo, il quale oggi ha respinto i ricorsi e confermato la decisione del sindaco di Sassari.

 

“Sulla relazione del Servizio Dipendenze dell’A.S.L., – ha spiegato il giudice – richiamata nella motivazione dell’ordinanza n. 19/2017, emerge che nel 2016 i pazienti affetti da ludopatia che si sono rivolti al Servizio sono n. 41 e che, inoltre, il numero di pazienti sassaresi che possono presumersi affetti dal disturbo è ragionevolmente stimabile in una percentuale dell’1,6% della popolazione totale; inoltre, sempre secondo l’Autorità sanitaria, la Città si trova al 14° posto su scala nazionale e al 1° posto in Sardegna per “Indice di Permeabilità all’Usura”, evidentemente connesso con lo sviluppo del gioco patologico.

 

Tali dati sul piano statistico evidenzierebbero la necessità di limitare l’offerta di gioco nel territorio di riferimento.

Parte ricorrente considera però tali elementi insufficienti a giustificare una così drastica riduzione degli orari di utilizzo consentito dei videoterminali per il gioco d’azzardo, ritenendo che i dati richiamati dall’Amministrazione siano generici e imprecisi, prima di tutto per mancata distinzione dell’incidenza della ludopatia nelle diverse zone del territorio comunale di Sassari”.

 

Non è stato tuttavia dello stesso parere il Tar, secondo il quale “si è in presenza di dati sufficientemente circostanziati e significativi”. “Non vi sono i presupposti per considerare ictu oculi “sproporzionata” la nuova limitazione dell’orario di svolgimento consentito del gioco d’azzardo introdotta dal Sindaco di Sassari: a fronte di un fenomeno, quale la ludopatia”.

 

Il giudice ha confermato anche la diversa limitazione oraria attuata tra locali, spiegando che “la misura trova la propria, evidente, giustificazione nella diversa incidenza della riduzione oraria sui cc.dd. “locali promiscui” di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, rivendite tabacchi, etc.) rispetto alle “sale gioco” di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S., essendo i primi ontologicamente meno pregiudicati dei secondi proprio perché dediti anche ad attività ulteriori”.

 

PressGiochi

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