Il gioco d’azzardo legalizzato ricorda Domenico Capezzoli referente dell’Italia dei Valori della Provincia di Lucca, è la terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali ormai insopportabili,
Il gioco d’azzardo legalizzato ricorda Domenico Capezzoli referente dell’Italia dei Valori della Provincia di Lucca, è la terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali ormai insopportabili, compresa la rovina di tante persone, fino al suicidio.
La crisi economica non frena questo fenomeno, anzi ne è moltiplicatrice poiché si tenta la fortuna per disperazione anche in tante famiglie povere, che si impoveriscono sempre di più.
E’ emerso anche il coinvolgimento della criminalità organizzata. ecco alcuni numeri che lo riguardano: quasi 100 miliardi di fatturato, 4% del Pil nazionale, 8 miliardi di tasse, 12% della spesa delle famiglie italiane, 15% del mercato europeo del gioco d’azzardo, 4,4% del mercato mondiale, 400.000 slot-machines, 6.181 locali e agenzie autorizzate, 15 milioni di giocatori abituali, circa 800.000 i giocatori affetti da ludopatia, da 2 a 3 milioni a rischio patologico, 5-6 miliardi l’anno necessari solo per curare i dipendenti dal gioco patologico (ludopatici), oltre ad altri costi indotti.
Governi di diverso colore, per reperire ulteriori gettiti fiscali, hanno prodotto una valanga di legalizzazioni di nuovi giochi d’azzardo, anche online, creando la figura dello Stato-Biscazziere numerose associazioni, tanti Sindaci con il loro Manifesto, e alcuni consigli regionali, si sono pronunciati per il contrasto al gioco d’azzardo. Le proposte di legge presentate in Parlamento nelle ultime legislature hanno dato per scontata l’introduzione di nuovi giochi legalizzati.
Italia Dei Valori – prosegue l’esponente Idv – ha fatto una sua proposta di legge: “Divieto Assoluto e totale dei giochi con puntata di denaro, da considerare giochi d’azzardo (uniche eccezioni: il lotto, escluso il lotto istantaneo, le lotterie nelle loro varie forme, e le scommesse sugli eventi sportivi), qualificando come delitto le violazioni del divieto di tenuta del gioco d’azzardo per contrastare la potenza economica delle lobbies di pressione, presenti anche nella politica.
Il minor gettito fiscale è compensato, secondo alcuni accreditati studi, dalla riduzione del costo sociale che la collettività dovrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d’azzardo, solo in parte rappresentato dalle spese di cura per gli 800.000 ludopatici accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini a rischio (da due a tre milioni)”. Perciò si omette una norma finanziaria”.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Giochi d’azzardo vietati)
1. Sono giochi d’azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie.
2. Il divieto si applica ai giochi d’azzardo di cui al comma 1 in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e internet.
3.L’articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che hanno legalizzato giochi in contrasto con il comma 1, ad eccezione dei giochi organizzati dallo Stato con riferimento al lotto, escluso il lotto istantaneo, alle lotterie nelle lorovarie forme e alle scommesse sugli eventi sportivi.
4.Sono revocate le licenze concesse in base alle disposizioni abrogate.
Art. 2
(Regime sanzionatorio)
1.Nel codice penale dopo l’articolo 643 è inserito il seguente:
Art. 643-bis
(Esercizio di giochi d’azzardo)
Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o tiene un gioco d’azzardo vietato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 250.000. Le pene sono aumentate se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presenti minorenni. Sono luoghi del gioco d’azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, nonché i canali televisivi, la telefonia fissa o mobile, internet ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d’azzardo vietato. Alla condanna per il delitto di cui al primo comma conseguono:
1) la sospensione per tre mesi della capacità di conseguire l’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del sito internet attraverso il quale il gioco d’azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra sono perpetue;
2) la confisca del denaro esposto nel gioco d’azzardo, nonchè dei locali, degli arnesi, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d’azzardo;
3) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale. Chiunque prende parte al gioco d’azzardo vietato è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d’azzardo on-line organizzati all’estero.
Art. 3
(Abrogazioni)
Sono abrogati gli articoli da 718 a 722 del codice penale.
PressGiochi
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