24 Novembre 2024 - 07:15

Tar Sardegna respinge ricorso contro i limiti orari di gioco del comune di Cagliari

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una società contro Comune di Cagliari, per l’annullamento: dell’ordinanza avente ad oggetto la “Regolamentazione degli orari di

02 Agosto 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una società contro Comune di Cagliari, per l’annullamento: dell’ordinanza avente ad oggetto la “Regolamentazione degli orari di apertura al pubblico (…) delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite” nella parte in cui si limita ad otto ore giornaliere l’orario di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi, specificamente dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00”.

 

 

Per il Tar, tra le diverse motivazioni: “con specifico riferimento al caso ora in esame -e dunque al contesto regionale sardo- assumono rilievo i dati pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, riportati nella mozione approvata dal Consiglio comunale di Cagliari il 7 febbraio 2017 (vedi narrativa), dai quali emerge che la Sardegna si colloca tra le prime regioni italiane per diffusione del gioco d’azzardo, come confermano anche i dati trasmessi dalla A.S.L. n. 8 al Comune di Cagliari circa l’elevato numero di pazienti in cura per “disturbo da gioco d’azzardo”  Per queste ragioni non può, dunque, condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’impugnata ordinanza sindacale sarebbe del tutto sprovvista di adeguati riscontri istruttori e motivazionali.

 

Allo stesso modo il Collegio non condivide la tesi di parte ricorrente secondo cui l’ordinanza impugnata si porrebbe in illegittimo contrasto con la libertà d’iniziativa economica, in relazione al canone di proporzionalità dell’azione amministrativa.

 

Si osserva, al riguardo, che: la libertà di iniziativa economica trova limite, per espressa previsione di cui all’art. 41 della Carta costituzionale, nel divieto di arrecare pregiudizio all’utilità sociale ovvero alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umane, assegnando al legislatore il compito di trovare i necessari contemperamenti; di qui numerose disposizioni normative che sottopongono le attività economiche a restrizioni volte a tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, nonché altri valori di rilievo generale discorso analogo vale per la disciplina di origine comunitaria”.

 

Conclude il Tar: “In tale contesto di fondo il Collegio ritiene che non vi siano elementi per considerare “sproporzionata” la nuova limitazione dell’orario di svolgimento consentito del gioco d’azzardo (8 ore su 24): a fronte di un fenomeno, quale la ludopatia, come si è visto ampiamente diffuso e pericoloso per la salute pubblica, parte ricorrente si è sostanzialmente limita a definire tale nuovo orario foriero di eccessivi svantaggi per la propria attività economica, ma non ha dimostrato -neppure indirettamente- che una riduzione meno drastica sarebbe stata, comunque, efficace; in sostanza la tesi della ricorrente si risolve nel tentativo di sostituire le proprie valutazioni a quelle -di merito- operate dall’Amministrazione, il che ovviamente non può trovare condivisione in questa sede.

 

 

Restano da esaminare le doglianze che fanno leva sulla pretesa invasione, da parte del Comune, di competenze che sarebbero riservate all’Autorità statale, nonché sul mancato rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, per avere il Sindaco di Cagliari adottato la nuova regolamentazione oraria senza attendere l’Intesa tra Stato ed enti locali da assumersi nella Conferenza Stato-Città, il che, peraltro contribuirebbe ad alimentare una già spiccata disomogeneità tra le diverse discipline adottate, in questa materia, dai comuni italiani ()Per quanto sin qui esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto”.

 

PressGiochi

 

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