25 Novembre 2024 - 00:40

Bologna. Il Tar Emilia boccia il regolamento di polizia su distanze sale vlt da luoghi sensibili

“L’autorità di p.s., in sede di rilascio delle licenze per scommesse e giochi con vincita di danaro, deve tener conto dei diversi interessi sul territorio che sono coinvolti dal provvedimento

27 Aprile 2015

“L’autorità di p.s., in sede di rilascio delle licenze per scommesse e giochi con vincita di danaro, deve tener conto dei diversi interessi sul territorio che sono coinvolti dal provvedimento autorizzatorio …” Gli strumenti di contrasto della ludopatia devono trovare la loro disciplina di base a livello centrale ed essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale, entro i cui limiti poi opereranno gli enti locali, fermo restando il potere dei sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di situazioni di effettiva emergenza”. Con queste parole il Tar Emilia Romagna ha accolto il ricorso presentato da un gestore di Vlt bolognese relativamente al diniego posto da questore al rilascio della Licenza di pubblica sicurezza.

Nella decisione, il questore si richiamava al regolamento di polizia adottato dal comune di Bologna che prevedeva delle distanze di 1000 mt delle sale vlt dai luoghi sensibili. “Per essere la materia «tutela della salute» soggetta alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, anche queste possono in realtà provvedere a dettare regole di settore in coerenza con la disciplina statale e con i relativi principi fondamentali, così come del resto ha fatto la Regione Emilia-Romagna con la legge n. 5 del 2013 («Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»), stabilendo che “al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco”.

Dal che l’illegittimità dell’art. 23, comma 3, del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Bologna (“Il locale dove viene svolta l’attività deve rispettare la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere”), in quanto disposizione adottata senza la cornice normativa statale che deve fissarne i criteri generali di operatività, e senza nessuna copertura neppure nella legislazione regionale, che anzi conferma la necessità di attenersi alle apposite previsioni di rango statale, tuttavia ancora carenti”.

PressGiochi

 

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