E’ il giorno dell’esame degli emendamenti sul decreto Dignità arrivato in Aula alla Camera. La commissione Bilancio ne ha cancellati 64, considerati inammissibili. Altri 17 sono stati estromessi dalla discussione dal
E’ il giorno dell’esame degli emendamenti sul decreto Dignità arrivato in Aula alla Camera. La commissione Bilancio ne ha cancellati 64, considerati inammissibili. Altri 17 sono stati estromessi dalla discussione dal presidente della Camera Roberto Fico. Tra questi uno, presentato da Forza Italia in modo provocatorio per stessa definizione di Stefania Prestigiacomo, sull’introduzione del reddito di cittadinanza. I pareri dei relatori di maggioranza e del governo sono contrari sulla quasi totalità dei circa 400 emendamenti, tranne due che sono stati accantonati. L’Aula della Camera dovrebbe votare definitivamente il decreto giovedì 2 agosto. La legge andrà poi al Senato: dopo il lavoro in commissione, è atteso in Aula lunedì 6 agosto per terminare il giorno dopo, ultimo utile prima della chiusura dei lavori di Palazzo Madama.
La Commissione Bilancio ha esaminato ieri il provvedimento e ha fornito il parere sulle proposte emendative. Quelle relative ai giochi hanno tutte ottenuto il giudizio negativo del Governo e dei relatori del M5S e della Lega Nord.
Il relatore Giuseppe Buompane del M5S in merito ai giochi ha quindi esaminato le modifiche apportate dalle commissioni referenti.
Per ciò che attiene l’articolo 9, – ha spiegato . recante interventi sui giochi e PREU, con riferimento alle modificazioni di cui al comma 1, tenuto conto che l’espressione «gioco d’azzardo» potrebbe, almeno in parte, ritenersi già inclusa in quella, prevista dal testo originario del provvedimento, di «giochi e scommesse con vincite in denaro», ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo che la predetta modifica non determini variazioni rispetto alla riduzione di gettito già scontata dalla relazione tecnica con riguardo al medesimo comma 1. Analoga conferma appare utile con riferimento al comma 1-ter, che interviene sulle informazioni pubblicitarie obbligatorie per le lotterie istantanee dal 1o gennaio 2019.
Aumento Preu – riferimento alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al comma 6 (che incrementano l’aumento del PREU già previsto dal testo originario del comma) fa presente che le stesse sono state introdotte per far fronte agli effetti netti derivanti dai commi 1 e 2, in materia di esonero contributivo per l’occupazione giovanile, e dal comma 5 (incremento del Fondo FISPE) dell’articolo 1-bis, come si evince dalla lettera b) del comma 4 del medesimo articolo. Secondo tale ultima disposizione, infatti, quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6 concorre a coprire gli oneri derivanti dalla decontribuzione, nella misura di: 38,8 milioni di euro per il 2019, 84,2 milioni di euro per il 2020, 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 46,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. La stima di questi ultimi effetti, imputabili agli ulteriori incrementi del PREU previsti dalle modifiche introdotte in sede referente, appaiono in linea con i parametri e il procedimento di calcolo definito dalla relazione tecnica con riguardo alle norme del testo originario. In proposito appare comunque necessario acquisire elementi di conferma dal Governo.
Riduzione payout – Ritiene che andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito ad eventuali effetti di riduzione della base imponibile – derivanti da modificazioni del payout (percentuale di vincite sul giocato riconosciuta ai giocatori) – che potrebbero impattare sulle maggiori entrate erariali attese dall’incremento dell’aliquota impositiva: simili effetti sono stati infatti prefigurati sia dalla relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo 9 sia da quella riferita all’ultimo incremento del PREU medesimo, introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2017.
Monitoraggio offerta di gioco – In merito all’articolo 9-bis, in materia di monitoraggio dell’offerta di gioco, rileva che la norma prevede, a carico del Governo, un obbligo informativo nei confronti del Parlamento, per il cui adempimento si presuppone l’utilizzo «anche» di una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio. Andrebbero peraltro acquisiti elementi di valutazione dal Governo volti ad escludere oneri aggiuntivi per le strutture competenti derivanti dal monitoraggio previsto dalla norma in esame e dal riferimento ad un’apposita banca dati.
Tessera sanitaria –Riguardo all’articolo 9-ter, che prevede misure a tutela dei minori, rileva che la norma prescrive l’accesso agli apparecchi da intrattenimento di tipo AWP e VLT mediante tessera sanitaria, al fine di impedire il gioco ai minori. Considerato che – per i minori – il divieto di gioco con vincita in denaro è già previsto, a legislazione vigente, dall’articolo 24, comma 20, del decreto-legge n. 98 del 2011, la norma non appare volta ad introdurre una nuova limitazione di accesso ai giochi, con possibile riduzione della base imponibile, bensì a dare attuazione ad una prescrizione già prevista. In tal senso, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Ritiene peraltro utile acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventualità che l’accesso agli apparecchi tramite tessera sanitaria possa comportare – anche per il pubblico per il quale non vige il divieto – effetti disincentivanti con eventuali riflessi sui volumi di gioco.
Logo no-slot – Per quanto riguarda l’articolo 9-quater, concernente il logo No Slot e le campagne di sensibilizzazione, rileva che la norma istituisce un logo «no slot», che potrà essere utilizzato dagli esercizi privi di apparecchi da gioco AWP (o new slot) e VLT e prevede un’apposita clausola di invarianza. Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che la norma non appare suscettibile di incidere in via diretta sulle entrate erariali da gioco”.
PressGiochi