25 Novembre 2024 - 03:34

Effetti erariali del divieto della pubblicità all’azzardo. Il Governo: “Stima non possibile”

Il Governo, nelle parole della sottosegretaria all’economia Laura Castelli è intervenuto ieri ha fornire ulteriori elementi rispetto alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente al Decreto Dignità e

26 Luglio 2018

Il Governo, nelle parole della sottosegretaria all’economia Laura Castelli è intervenuto ieri ha fornire ulteriori elementi rispetto alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente al Decreto Dignità e nello specifico agli effetti derivanti dal divieto di pubblicità di gioco d’azzardo e aumento del Preu degli apparecchi da gioco.

“In merito alla metodologia di calcolo utilizzata per stimare il minor gettito erariale atteso dall’introduzione del divieto di pubblicità sui giochi e le scommesse, di cui all’articolo 9 del provvedimento, Castelli ha ricordato che si discute il nesso stringente tra mancato investimento pubblicitario e minor gettito erariale.
“Il comparto lotto e lotterie – ha affermato – la relazione tecnica afferma che: «può ritenersi, con stima presuntiva, che la riduzione del «giocato» possa stabilizzarsi intorno al 5 per cento» e precisa che in tale comparto le spese pubblicitarie assumono particolare rilevanza e sono diffuse praticamente in tutti i media – televisione, radio, giornali, cartellonistica, sponsorizzazioni di eventi sportivi, culturali, sociali – spesso anche con testimonial molto noti, come attori e atleti.
La stima degli impatti sulla finanza   pubblica del divieto totale e assoluto di pubblicità sul gioco legale previsto dalla norma non è semplice, in quanto gli investimenti pubblicitari vengono effettuati dai concessionari, mentre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove il gioco legale in alcuna forma; inoltre va tenuto presente che in nessun Paese comunitario vige analogo divieto ed è la prima volta che il divieto, in forma così completa e assoluta, viene introdotto nel nostro Paese”.

 

Precedenti limitazioni alla pubblicità, continua Castelli – introdotte dalla cosiddetta «legge Balduzzi», e dall’articolo 1, commi 923 e da 937 a 940, della legge di stabilità per il 2016, non hanno prodotto effetti significativi di riduzione delle entrate. Detti provvedimenti legislativi non erano paragonabili con quello in esame, in quanto ponevano limitazioni alla pubblicità sulle reti generaliste, dove comunque la pubblicità poteva essere effettuata prima delle ore 7 e dopo le ore 22, e che nessuna limitazione era prevista per le reti a pagamento, dove tra l’altro vengono trasmesse in esclusiva le partite di calcio.

 

Non era inoltre prevista alcuna limitazione per i quotidiani e la carta stampata, per la pubblicità visiva, cosiddetta cartellonistica, e per la sponsorizzazione di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi nonché per tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale.
 

Poiché l’articolo 9 del provvedimento, a   differenza dei precedenti citati, pone un divieto totale di ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione, non è stato possibile stimare il minor gettito erariale sulla base di precedenti esperienze e nella relazione tecnica si è quindi proceduto, come chiaramente affermato nella stessa, a una «stima presuntiva» dei probabili effetti negativi in termine di vendita dei prodotti. Il riferimento ai mancati investimenti da parte dei concessionari rappresenta soltanto una «controprova» della stima presuntivamente determinata.
E’ stato assunto che, nella peggiore delle ipotesi, gli investimenti pubblicitari, per coloro che li effettuano, diano un ritorno in termini di ricavi almeno pari all’investimento fatto. Poiché è stato verificato che ogni euro di ricavo – aggio – corrisponde, mediamente, ad un introito erariale tre volte superiore, il risultato che si ottiene è quello scaturente dalla predetta stima presuntiva”.
Infine, in relazione alle perplessità sull’utilizzo, con finalità di copertura, del Prelievo erariale unico, ciò è avvenuto nel rispetto dell’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n.196 del 2009, in linea con le stime contenute nella relazione tecnica sul maggior gettito rinveniente dalle modifiche normative previste dal decreto-legge.

 

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