Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto anche il ricorso della Sapar e di diverse aziende contro la Regione Emilia Romagna, per la riforma dell’ordinanza cautelare
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto anche il ricorso della Sapar e di diverse aziende contro la Regione Emilia Romagna, per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna: sezione II.
Per il Cds: CONSIDERATO che – avuto riguardo alla natura regolamentare dell’atto impugnato ed alla attuale insussistenza di provvedimenti di chiusura dei locali in attività e/o di inibizione degli esercizi in essere – il danno prospettato non si atteggia in termini di attualità, gravità ed irreparabilità”.
IL ricorso era contro le “Modalità applicative del divieto alle sale da gioco ed alle sale scommesse ed alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito – L.R. 5/2013 come modificata dall’Art. 48, L.R. 18/16”.
Il consiglio ha dunque confermato la sentenza del TAR secondo il quale: “Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo ai chiarimenti forniti in sede difensiva e al corretto bilanciamento di interessi effettuato dalla PA).
Rilevata, altresì, l’assenza del periculum, stante la natura di atto generale regolamentare impugnato”.
PressGiochi
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