l Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso contro il Comune di Venezia per l’annullamento “dell’atto di diffida all’esercizio dell’attività di sala scommesse e di
l Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso contro il Comune di Venezia per l’annullamento “dell’atto di diffida all’esercizio dell’attività di sala scommesse e di offerta di gioco con apparecchi di cui all’Art. 110, comma VI^ lettera b) del TULPS nonché, occorrendo, dell’art. 6 del Regolamento Comunale di Venezia in materia di Giochi”.
Per il Tar: “Considerato che l’intestato Tribunale ha già avuto modo di chiarire che l’art. 30 del Regolamento edilizio comunale adottato con delibera del Commissario Straordinario 2 aprile 2015 n. 42 (che detta la nuova disciplina sulle distanze minime dai luoghi sensibili), richiamato nell’impugnata diffida, va interpretato nel senso che si applica in tutti i casi in cui – a prescindere dalla circostanza che vi sia stata o meno continuità nel gioco lecito – vi sia, successivamente al momento dell’entrata in vigore della predetta norma, un cambiamento della situazione giuridica o fattuale preesistente, e quindi anche nelle ipotesi in cui nel medesimo locale venga ad operare un soggetto diverso da quello precedentemente autorizzato, come appunto si è verificato nel caso di specie;
che, dunque, il proposto gravame non appare, allo stato, supportato da apprezzabili elementi di fondatezza”.
Pertanto il tribunale: “respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche”.
PressGiochi
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