26 Dicembre 2024 - 14:00

Legittimità costituzionale del Dl Dignità. Camera: “Chiarire coordinamento tra AGCOM e ADM per l’irrogazione delle sanzioni”

Si valuti l’opportunità di chiarire le motivazioni alla base della clausola di salvezza della normativa vigente contenuta nella legge di Stabilità 2016 a fronte dell’introduzione di un generale divieto di

18 Luglio 2018

Si valuti l’opportunità di chiarire le motivazioni alla base della clausola di salvezza della normativa vigente contenuta nella legge di Stabilità 2016 a fronte dell’introduzione di un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo. Chiarire coordinamento tra AGCOM e ADM per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione dello specifico divieto di pubblicità di giochi e scommesse rivolta ai minori.

E’ quanto si legge nella valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale del Decreto Dignità esaminati dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera in merito al divieto assoluto di pubblicità all’azzardo introdotta nel provvedimento.

 

“L’articolo 9, – afferma la relazione – facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. L’Autorità competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni viene individuata nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall’articolo.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire le motivazioni alla base della clausola di salvezza della normativa vigente (con particolare riferimento ai commi 937, 938 e 939 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, l. n. 208/2015, i quali, presupponendo la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vietano specifiche modalità) a fronte dell’introduzione di un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo.

 

Potrebbe, inoltre, risultare opportuno un approfondimento su come l’individuazione dell’AGCOM come autorità competente all’irrogazione delle sanzioni per la violazione del divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse si coordini con la previsione, che viene fatta salva, di una diversa autorità (l’Agenzia delle dogane e dei monopoli) per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione dello specifico divieto di pubblicità di giochi e scommesse rivolta ai minori (articoli 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012).

 

Con riferimento poi all’articolo 9, comma 5, che prevede, in relazione il divieto di pubblicità di giochi o scommesse, che ai contratti in corso continui ad applicarsi la disciplina previgente per non oltre un anno, assume rilievo la questione dei contratti stipulati anteriormente ad una nuova norma legislativa ma ancora in esecuzione al momento della loro entrata in vigore. Tale questione è stata affrontata dalla giurisprudenza secondo cui gli effetti di un rapporto contrattuale sorto prima dell’entrata in vigore della legge devono essere disciplinati dalla legge vigente nel tempo in cui quegli effetti si realizzano, in applicazione del principio dell’efficacia immediata della legge in vigore (art. 11 disp. prel.), cui fa eccezione quello, che pertanto avrebbe dovuto essere espressamente previsto, dell’ultrattività della legge previgente.

 

 

Per la giurisprudenza occorre quindi distinguere il momento della stipulazione da quello della produzione degli effetti. Pertanto, nell’ambito dei contratti di durata bisogna distinguere il momento dell’atto dalla dinamica degli effetti. Mentre la stipulazione rimane regolata dalla legge in vigore nel momento in cui è avvenuta, gli effetti che ne derivano sono disciplinati dalla legge in vigore nel momento in cui essi si realizzano.

 

Si richiama, al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1689 del 2006 (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1689): “Relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l’intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l’autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l’ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest’ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell’art. 1339 c. c., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all’entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all’efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l’avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto”.

 

 

L’articolo 9, in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse – insieme alla disciplina dei giochi che comunque presentino un elemento aleatorio e distribuiscano vincite – è riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost., come ribadito – da ultimo – dalla Corte Costituzionale nella  sentenza n. 108 del 2017.

 

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