Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di un ricevitore contro Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; per l’annullamento della “sospensione in via cautelare
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di un ricevitore contro Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; per l’annullamento della “sospensione in via cautelare della ricevitoria lotto” del ricorrente.
Come spiega il Tar, la ricorrente: “ha contestato la legittimità dell’epigrafato provvedimento dell’Aams (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato), recante la sospensione cautelativa della ricevitoria, avendo negli ultimi due anni, in sette diverse circostanze, ritardato e parzialmente omesso il versamento dei proventi del gioco del lotto, costituiti da quanto incassato per giocate effettuate, decurtato dell’aggio spettante e delle vincite pagate”.
Per il Tribunale: “ritiene il Collegio di ribadire in diritto quanto già sommariamente espresso in sede cautelare, palesandosi fondata la censura di violazione di legge per difetto dei presupposti previsti per l’immediata sospensione della ricevitoria del lotto gestita dalla ricorrente () va rimarcato, anche all’esito di più approfondito esame di merito, che l’ipotesi sanzionata dalla normativa richiamata con la sospensione dell’attività risulta espressamente circoscritta ai “casi più gravi”, sicché appare del tutto erronea oltre che sproporzionata la soluzione adottata dall’Amministrazione resistente nel caso di specie, discettandosi del ritardato versamento di importi poco significativi, alcune volte con appena un giorno di ritardo, altre con un indugio di massimo sei giorni, vieppiù in evidente violazione del principio di proporzionalità, cui deve essere informata l’irrogazione di qualsiasi sanzione. Peraltro, proprio la mancanza di gravità delle infrazioni contestate non consente di ritenere giustificata l’omissione delle garanzie partecipative – di cui pure si duole la ricorrente – previste dall’art. 94 citato, laddove recita che “I provvedimenti previsti dagli artt. 18, 34 e 35 della legge devono essere preceduti dalla contestazione […] degli addebiti, con l’avvertimento che egli può presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni”, non essendo d’altra parte riscontrabili nel caso in esame quelle esigenze di celerità ed urgenza solo genericamente richiamate dalla difesa dell’Amministrazione per giustificare l’evidenziato vizio procedimentale. In conclusione il ricorso è accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento gravato. Ogni altra censura resta assorbita”.
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