24 Novembre 2024 - 09:06

Tar Lombardia respinge il ricorso contro i limiti orari di gioco di Brescia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) respinge il ricorso di diverse società contro contro il Comune di Brescia, per l’annullamento con cui il

13 Luglio 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) respinge il ricorso di diverse società contro contro il Comune di Brescia, per l’annullamento con cui il Sindaco dispone “che gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS R.D. N. 773/1931 sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS, in qualunque esercizio collocati vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30-09.30; 12.00-14.00; 19.00-21.00”;

Secondo il Tar: “Il contenuto del regolamento censurato trova, dunque, il proprio fondamento nella legge – del cui testo è, per gran parte, riproduttivo – salva, ancora una volta, la non attualità della lesività in relazione a quelle voci del primo comma dell’art. 7 del regolamento che individuano aree precluse alle nuove installazioni in ragione delle previsioni di diversi strumenti urbanistici, in mancanza dell’adozione e della conseguente impugnazione degli atti attuativi di natura urbanistica.

Ne risulta esclusa, allo stato, ogni lesione della competenza normativa regionale.

Precisato, dunque, che il contenuto del regolamento non pare determinare la temuta “totale interdizione del gioco legale” nel Comune di Brescia, anche l’ultima censura, volta a sostenere l’illegittimità delle misure adottate, in quanto in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, richiamato quanto detto in ordine alla natura in parte riproduttiva e in parte non ancora lesiva del regolamento, non può che essere dichiarata inammissibile.

Il ricorso introduttivo risulta, dunque, totalmente inammissibile, mentre le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda e la soccombenza virtuale del Comune nel ricorso per motivi aggiunti”.

Pertanto il  Il Tar Brescia 1. dichiara l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti; 2. dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo; 3. dispone la compensazione delle spese del giudizio.

PressGiochi

 

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