17 Novembre 2024 - 16:50

Meloni (FdI): “Sul gioco serve un intervento uniforme sul territorio”

“Per combattere questa forma di dipendenza è importante che vi sia un intervento uniforme in tutto il territorio”. Lo afferma Giorgia Meloni, alla guida del gruppo Fratelli dìItalia nella presentazione

22 Giugno 2018

“Per combattere questa forma di dipendenza è importante che vi sia un intervento uniforme in tutto il territorio”.

Lo afferma Giorgia Meloni, alla guida del gruppo Fratelli dìItalia nella presentazione del pdl recante “Norme per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico, nonché in materia di pubblicità del gioco d’azzardo, di tutela dei minori e di disciplina dell’apertura di sale da gioco”.

La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di combattere in modo più incisivo il GAP, anche attraverso una più efficace attività di prevenzione.

L’articolo 1 reca l’oggetto e le definizioni della legge; l’articolo 2 reca il divieto di introdurre nuovi giochi con vincite in denaro; l’articolo 3 attiene agli interventi ambulatoriali e residenziali; l’articolo 4 disciplina le modalità di finanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, istituito dal comma 946 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016); l’articolo 5 detta misure per la tutela dei minorenni; l’articolo 6 impone ulteriori limitazioni alla pubblicità dei giochi con vincite in denaro; l’articolo 7 disciplina le attribuzioni degli enti locali; l’articolo 8 interviene in merito all’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo patologico, già previsto dal citato decreto-legge n. 158 del 2012; l’articolo 9 prevede attività di formazione specifica in favore degli operatori del settore; l’articolo 10 riguarda le sale da gioco; l’articolo 11 reca una disposizione per l’armonizzazione fiscale del prelievo erariale unico sulle diverse forme di gioco d’azzardo; l’articolo 12, infine, prevede la possibilità che siano realizzati ambulatori dedicati alle attività di cura e di sostegno dei soggetti affetti da GAP e dei loro familiari.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
(Oggetto e definizioni).
1. La presente legge ha per oggetto interventi in materia di gioco d’azzardo e di gioco d’azzardo patologico (GAP).
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) gioco d’azzardo, qualunque gioco con vincite in denaro disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) GAP, la patologia che deriva dal gioco d’azzardo, riconosciuta e definita dall’Organizzazione
mondiale della sanità.
ART. 2.
(Divieto di introdurre nuovi giochi e scommesse con vincite in denaro).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni è vietata l’introduzione di nuove tipologie di giochi e di scommesse con vincita in denaro.
ART. 3.
(Interventi ambulatoriali e residenziali).
1. La prevenzione, la cura e la riabilitazione relative al GAP sono di competenza dei servizi per le dipendenze patologiche del Servizio sanitario nazionale, che prevedono interventi ambulatoriali e residenziali per i soggetti affetti da GAP, nonché, ove necessario, in favore dei loro familiari.
ART. 4.
(Finanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico).
1. Al comma 946 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La dotazione del Fondo è defnita annualmente attraverso la destinazione dell’uno per cento del fatturato complessivo delle vincite dei giochi e delle scommesse
realizzato nell’anno precedente a quello di riferimento. La percentuale di cui al secondo periodo del presente comma
proviene, in misura uguale, dalla riduzione della remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla riduzione della percentuale di vincite spettante ai giocatori »;
b) l’ultimo periodo è soppresso.
2. Al Fondo per il gioco d’azzardo patologico di cui al comma 946 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, affluiscono, altresì, le somme incassate a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze
adotta, con proprio decreto, il regolamento per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo.
ART. 5.
(Misure di tutela per i minorenni).
1. Al fine di prevenire la pratica del gioco d’azzardo nella fascia di età inferiore a diciotto anni, l’accesso al gioco avviene esclusivamente tramite l’uso di un’apposita tessera elettronica. L’adeguamento degli apparecchi
di gioco è effettuato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more di tale
adeguamento la partecipazione a qualsiasi forma di gioco d’azzardo è subordinata alla presentazione della tessera sanitaria. 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, d’intesa con i rappresentanti
delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le
linee guida per disciplinare l’avvio di iniziative di prevenzione del GAP nelle scuole dell’obbligo, anche attraverso specifici programmi di formazione degli insegnanti.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni.
ART. 6.
(Pubblicità).
1. La comunicazione commerciale relativa ai giochi d’azzardo non deve: incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato; negare che il gioco possa comportare rischi; presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro; indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o di eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; rivolgersi o fare riferimento,
anche indiretto, ai minorenni e rappresentare questi ultimi, o soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; utilizzare segni, disegni, personaggi o persone, direttamente e primariamente legati ai minorenni; che possono generare un diretto interesse sugli stessi minorenni indurre a ritenere che il gioco contribuisca
ad accrescere l’autostima, la considerazione sociale e il successo interpersonale; rappresentare l’astensione dal gioco come un valore negativo; indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
2. La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione. Le comunicazioni commerciali relative a giochi con vincite in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza
che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni.
3. È fatto divieto di trasmettere comunicazioni commerciali relative ai giochi d’azzardo nelle fasce orarie protette, sui mezzi di trasporto pubblico, nonché l’esposizione di materiale pubblicitario degli stessi a meno di trecento metri da luoghi sensibili frequentati dai minori, quali istituti scolastici, oratori, centri giovani ed altri.
ART. 7.
(Attribuzioni degli enti locali).
1. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: « 10. L’apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune competente
per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. I comuni possono stabilire luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo
della quiete pubblica ».

2. All’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, comprese quelle
di raccolta del gioco mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».
3. All’articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sindaco può introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli
di specifica tutela ».

4. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i rappresentanti delle regioni, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, adotta un documento contenente le linee guida per l’attivazione di misure di prevenzione del GAP, la cui attuazione è affidata alle amministrazioni comunali congiuntamente
agli esercenti le attività di gioco. Formano altresì oggetto del documento l’individuazione delle modalità di controllo del rispetto delle disposizioni adottate, nonché l’avvio di una campagna informativa relativa ai rischi collegati al gioco non controllato.
ART. 8.
(Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo patologico).
1. Al quarto periodo del comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: « e dei giovani, » sono inserite
le seguenti: « esponenti del personale dei servizi per le tossicodipendenze, ». 2. All’articolo 7 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, dopo il comma 10 è inserito il seguente: « 10-bis. L’osservatorio di cui al comma
10 ha il compito di: a) monitorare le dipendenze da gioco d’azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici derivanti da tali fenomeni, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute
dei giocatori e all’eventuale indebitamento delle famiglie;
b) redigere annualmente un rapporto sull’attività svolta, nel quale possono essere indicate anche proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socioassistenziali nel territorio nazionale; il rapporto
è trasmesso al Ministro della salute e alle Camere; c) promuovere campagne informative, al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell’attività di gioco d’azzardo, nonché
monitorare i contenuti della pubblicità sui giochi, anche on line, allo scopo di segnalare le violazioni alla presente legge per l’applicazione delle sanzioni; d) redigere un documento contenente le linee-guida per una campagna informativa da promuovere a livello nazionale per prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico ».
ART. 9.
(Attività di formazione specifica).
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’ANCI e i rappresentanti delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta un documento contenente le lineeguida per la realizzazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze (SerT), dei servizi per le dipendenze patologiche (SerD), dei servizi di salute mentale e dei centri privati accreditati per attività di assistenza, cura o sostegno dei soggetti affetti da GAP e dei loro familiari.
ART. 10.
(Sale da gioco).
1. Alla scadenza delle concessioni per apparecchi di gioco d’azzardo (slot machine e videolottery) e alla richiesta di nuove concessioni, queste sono autorizzate esclusivamente all’interno di apposite sale da
gioco. 2. Con decreto del Ministro della salute sono disciplinate le caratteristiche tecniche delle sale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, sono disciplinate le categorie delle sale da gioco, le concessioni di sito e di gestione, le misure di revoca, limitazione e sospensione, le sanzioni amministrative e le disposizioni penali, nonché le distanze minime tra sale da gioco. Con il medesimo
decreto sono altresì definite le misure di sicurezza e le misure necessarie per prevenire le forme patologiche del gioco d’azzardo che le sale da gioco devono adottare, le misure di divieto ed esclusione dal gioco, nonché le misure di identificazione e le limitazioni all’ingresso. 4. I giocatori possono chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco. È istituito un albo nazionale dei giocatori che chiedono l’esclusione dai siti di gioco a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio.
5. Gli esercenti le sale da gioco e il personale ivi operante sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti
dalle aziende sanitarie locali, relativi ai rischi del GAP e alle strutture di sostegno.
6. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tutti gli esercizi commerciali o pubblici all’interno dei quali sono installati gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono ospitare i medesimi in spazi idonei, separati da quelli adibiti allasomministrazione di alimenti e bevande o altri servizi.
ART. 11.
(Armonizzazione fiscale).
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli opportuni provvedimenti volti a riequilibrare il prelievo erariale sulle diverse forme
di gioco d’azzardo.

ART. 12.
(Ambulatori dedicati).
1. Le aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con enti del terzo settore e strutture del privato sociale,  possono istituire appositi ambulatori dedicati alla diagnosi e alla presa in carico delle persone affette da GAP.
2. L’accesso agli ambulatori è libero, gratuito e, se richiesto, protetto dall’anonimato. 3. Gli ambulatori: a) promuovono interventi di sensibilizzazione, di formazione, di informazione e di prevenzione del GAP rivolti in particolare ai giovani;
b) attuano interventi di presa in carico e di orientamento per i giocatori patologici e le loro famiglie;
c) accertano lo stato di giocatore patologico;

d) realizzano programmi terapeutici personali o familiari e socio-riabilitativi;
e) effettuano un monitoraggio periodico dei risultati della terapia, prevenendole ricadute;
f) rilevano i dati statistici della propria attività e del territorio di competenza;
g) stimolano la formazione di gruppi di auto-mutuo aiuto.

 

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