Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria (Sezione Prima) ha respinto un ricorso contro il Comune di Assisi per l’annullamento del “regolamento comunale per l’apertura di sala giochi e l’installazione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria (Sezione Prima) ha respinto un ricorso contro il Comune di Assisi per l’annullamento del “regolamento comunale per l’apertura di sala giochi e l’installazione di apparecchi da gioco”.
Come spiega il Tar: “La società ricorrente è proprietaria di apparecchi per il gioco legale installati nei locali di terzi esercenti; in particolare, la ricorrente dichiara di avere in corso, nel territorio del Comune di Assisi, due contratti con altrettanti esercenti, che hanno installato gli apparecchi da gioco in due locali siti nel territorio comunale”.
Per il Tribunale Amministrativo: “Dal ricorso e dalla documentazione in atti, non si evince che gli esercizi presso i quali sono collocati gli apparecchi di proprietà della ricorrente siano negativamente incisi dalle previsioni introdotte dal regolamento comunale impugnato, in quanto collocati nelle vicinanze di luoghi c.d. sensibili o in procinto di trasferirsi in tali aree, né emerge alcun concreto pregiudizio, immediato e diretto, che possa essere derivato alla ricorrente dall’entrata in vigore dell’atto impugnato.
L’interesse a ricorrere deve essere, oltre che personale e diretto, anche attuale e concreto, ossia tale che, in caso di accoglimento del gravame, il soggetto consegua il vantaggio di vedere rimosso il pregiudizio effettivo ed immediato derivantegli dal provvedimento amministrativo (nel caso di specie, di contro, la società ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di alcuna lesione attuale e diretta all’interesse di cui è titolare. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile”.
PressGiochi
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