24 Novembre 2024 - 06:32

Tar Lecce respinge il ricorso contro il distanziometro del comune di Cutrofiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza ha respinto il ricorso contro Comune di Cutrofiano,  per l’annullamento di ogni atto che fa riferimento “all’art. 7 della

18 Giugno 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza ha respinto il ricorso contro Comune di Cutrofiano,  per l’annullamento di ogni atto che fa riferimento “all’art. 7 della Legge Regionale Puglia n. 43/2013, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione per l’esercizio delle sale da gioco e per l’installazione di apparecchi da gioco ex art. 110 co. 6 T.U.L.P.S. non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve dai luoghi sensibili”.

Il Tar ha esposto diverse motivazioni contro la ricorrente, tra le quali la “nuova emergenza sociale causata dall’aumento del gioco legale, ha definito quale “soluzione prospettata dal Governo e condivisa dalla Conferenza … quella di ridurre l’offerta di gioco pubblico”, definendo, poi, “le scelte in via di attuazione e da fare” quali, ad esempio, la rottamazione delle macchine, il “dimezzamento, in tre anni, a partire dall’intesa, dei punti di vendita del giocopubblico”.

Seguendo tali motivazioni “In conclusione, il Collegio ritiene l’impugnato provvedimento comunale legittimo e doveroso e le sollevate questioni di costituzionalità della normativa regionale applicata dal Comune di Cutrofiano irrilevanti e, comunque, manifestamente infondate”.

PressGiochi

 

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