25 Novembre 2024 - 00:17

Lotto. La Corte dei Conti condanna ricevitoria per mancato versamento dei proventi

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, ha condannato una ricevitoria di Trichiana a risarcire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma complessiva di 2mial euro

21 Aprile 2015

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, ha condannato una ricevitoria di Trichiana a risarcire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma complessiva di 2mial euro per omessi versamenti all’Erario di proventi del gioco del lotto.

“Le attività di gestione e riscossione delle somme incamerate a titolo di giocate – hanno chiarito i giudici – hanno natura di servizio pubblico, così come l’obbligazione consequenziale, a carico del privato concessionario, di riversare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le somme a tale titolo acquisite, ha natura pubblicistica. Dunque, il rapporto tra soggetto privato ed ente finanziario si configura come rapporto di servizio, perché il primo si inserisce nell’iter procedimentale dell’Amministrazione, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultima, non assumendo rilievo alcuno, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo (convenzione) con il quale si è costituito ed attuato il rapporto. Di tutta evidenza, per ciò, che la condotta omissiva e pregiudizievole, tenuta dal concessionario e oggi contestata, si è tradotta nella violazione del dovere “lato sensu” pubblicistico di agire nell’interesse dell’Amministrazione finanziaria, alla quale lo stesso era legato da rapporto di servizio. Ma vi è di più, giacché la fattispecie di responsabilità imputata all’odierna convenuta deve farsi rientrare, in quella di tipo contabile, con le annesse conseguenze anche in termini di inversione dell’onere della prova, poiché l’attività gestoria è caratterizzata dal maneggio di danaro pubblico e di valori, tipica degli agenti contabili.

Elementi essenziali e sufficienti perché ricorra la figura dell’agente contabile sono la natura pubblica dell’ente per il quale il soggetto agisce e quella, parimenti pubblica, del denaro o del bene oggetto della gestione. Non hanno, invece, alcun rilievo né il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto, e può perfino mancare del tutto), né il modo in cui si atteggia in concreto il rapporto, che può modellarsi sugli schemi previsti e disciplinati in via generale dalla legge, ma può anche discostarsene in tutto o in parte, senza mutare per questo la sua natura, ove ricorrano i predetti elementi essenziali.

Attesa la finalità principale dell’attività di riscossione di denaro che è proprio quella di assicurare un introito alle casse erariali, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria concedente è da considerarsi agente contabile principale della riscossione, mentre il privato concessionario e in convenzione, agente contabile secondario. In tal modo ambedue gli agenti contribuiscono allo svolgimento della funzione della riscossione (in specie a fronte delle giocate del lotto), con obbligo gravante sull’agente contabile secondario della riscossione (privato concessionario) di presentare una propria rendicontazione giudiziale all’Amministrazione finanziaria concedente, che si farà carico di presentare il conto giudiziale che assommerà anche i giustificativi di versamento trasmessi dal secondo: in breve ai fini del discarico contabile la Corte dei conti provvederà a verificare il conto giudiziale dell’agente contabile principale, corredato dai predetti documenti giustificativi. In ragione di tali premesse, alla odierna convenuta va contestata una responsabilità di tipo contabile, quale responsabilità patrimoniale in cui incorre colui che ha svolto in modo non regolare o lecito la propria attività di gestione, in violazione degli obblighi precostituiti di servizio. E una tale responsabilità, che è tradizionalmente modellata in termini più rigorosi rispetto a quella di tipo amministrativa, giacché è il contabile che deve provare, a mente dell’art. 194, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che l’omesso riversamento delle somme ritualmente incassate, a fronte delle giocate del lotto, non è da imputare a propria negligenza o a propria volontà, per essere riconducibile a forza maggiore, è inquadrata tra le c.d. obbligazioni restitutorie in quanto il danno è causato dal contabile a beni o danari pubblici avuti in carico e non rendicontati o rendicontati in modo tale da non poter ricondurre l’atto gestorio ad un’attività utile agli interessi economici dell’Amministrazione”.

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