24 Novembre 2024 - 07:53

Consiglio di Stato: “Ok a limiti orari al gioco come previsto dalla Conferenza Unificata”

La limitazione oraria disposta dal regolamento è attuativa della previsione contenuta nella legge regionale che tale misura impone sia adottata dai Comuni a tutela della salute pubblica.È dunque alla legge

06 Giugno 2018

La limitazione oraria disposta dal regolamento è attuativa della previsione contenuta nella legge regionale che tale misura impone sia adottata dai Comuni a tutela della salute pubblica.È dunque alla legge che va ricondotta la scelta di limitare l’attività imprenditoriale privata.

Lo afferma il Consiglio di Stato richiamando l’accordo Stato Regioni concluso in Conferenza Unificata per respingere l’appello di una sala vlt contro i limiti imposti dal Comune di Domodossola che aveva approvato un regolamento che prevedeva all’art. 9 limitazioni degli orari all’apertura delle sale giochi e al funzionamento degli apparecchi da gioco.

Come ha spiegato il Consiglio di Stato oggi, “il Comune era libero di individuare i titolari degli interessi coinvolti dalle misure regolamentari da interpellare. A questo proposito, la scelta di sottoporre la bozza di regolamento al parere delle associazioni del commercio e dell’artigianato (come si legge nella delibera consiliare) appare ragionevole: esse sono rappresentative anche degli interessi dei gestori di sale giochi (che rientrano, in effetti, tra le attività commerciali presenti sul territorio comunale)”.

Inoltre, puntualizza che “il Comune di Domodossola ha adottato il regolamento impugnato in attuazione di una norma regionale: l’art. 6 della l. reg. Piemonte 2 maggio 2016, n. 9 [Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico] che, all’art. 6 attribuisce ai Comuni il potere di limitare gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco VLT.

 

La disciplina statale in materia di lotta alla ludopatia – ricorda Palazzo Spada – è ora posta dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che, all’art. 1, comma 936, ha previsto che “Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”, così elevando le scelte assunte in sede di Conferenza unificata a principi generali della materia.

La Conferenza unificata ha concluso i suoi lavori con l’intesa sancita nella seduta del 7 settembre 2017: nell’ambito delle “scelte in via di attuazione e da fare” viene richiamata la possibilità di “Riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco”. Rileva anche la seguente clausola: “Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia.”.

 

 

PressGiochi

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