24 Novembre 2024 - 07:40

Lotto: in Cgue udienza su ricorso Stanleybet

Si è tenuta questa mattina a Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia Europea l’udienza sul ricorso presentato da Stanleybet contro la gara del Lotto bandita nel 2016 e aggiudicata per

06 Giugno 2018

Si è tenuta questa mattina a Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia Europea l’udienza sul ricorso presentato da Stanleybet contro la gara del Lotto bandita nel 2016 e aggiudicata per un’offerta di 770 milioni di euro a Lottomatica grazie alla costituzione di un consorzio costituito anche da Italian Gaming Holding, Arianna 2001 e Novomatic Italia.

Secondo Stanley, che ha ottenuto il rinvio dal Consiglio di Stato, l’affidamento della concessione a questo consorzio violerebbe il diritto dell’Unione. In particolare, oggetto di contestazione sono i requisiti economici troppo gravosi inseriti nel bando di gara e il modello monoconcessorio previsto da sempre per il Lotto.

Le società Stanley si sono viste respingere dal TAR Lazio il loro ricorso volto all’annullamento degli atti adottati, sulla base della legge n. 190 del 2014 (cd. Legge di stabilità 2015, art. 1, comma 653), dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto. Esse hanno quindi impugnato la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato.

 

In particolare, Stanley contesta la scelta di un modello c.d. di monoproviding esclusivo (a concessionario unico) e sostiene che, comunque, i requisiti previsti per la partecipazione alla gara, di fatto, ne abbiano ristretto l’accessibilità ad un solo soggetto, il consorzio Lottoitalia Srl guidato da Lottomatica SpA, in violazione del diritto dell’Unione.

 

In effetti, alla gara partecipò soltanto tale consorzio.

 

Il Consiglio di Stato ha sospeso il procedimento e si è rivolto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia per sapere se il diritto dell’Unione (in particolare, il diritto di stabilimento, la libera prestazione di servizi, la direttiva 2014/23/UE e i principii di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza) osti:

 

  1. A) a un modello di monoproviding esclusivo in relazione al solo servizio del gioco del lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse;

 

  1. B) ad un bando di gara che prevede una base d’asta (nella specie, 700 milioni di euro) di gran lunga superiore rispetto ai requisiti richiesti di capacità economico-finanziaria (nella specie, almeno 100 milioni di euro al triennio di fatturato nelle attività di gestione o raccolta di gioco) e tecnico-organizzativi (nella specie, almeno 350 milioni di euro all’anno di raccolta gioco);

 

  1. C) all’obbligo, di fatto, per il partecipante alla gara di rinunciare ad esercitare altri servizi di scommessa su base transfrontaliera.

 

 

La vicenda giudiziale è iniziata con il rigetto della richiesta di annullamento promossa da Stanleybet ad opera del TAR del Lazio (21.04.2016), che in tale occasione ha sostenuto una sostanziale diversità del gioco del lotto rispetto alle altre tipologie di giochi.

 

In particolare, il TAR ha rilevato che il gioco del lotto stesso si caratterizza sia per il soggetto che assume il  c.d. rischio d’impresa (segnatamente, lo Stato) che per le peculiari modalità di raccolta e gestione delle giocate/del gioco.  Secondo i giudici di primo grado tali differenze giustificano ampiamente la scelta legislativa del modello monoproviding per la gestione del servizio del gioco del Lotto.

 

Le società sopra menzionate hanno quindi deciso di proporre appello al Consiglio Di Stato, che a sua volta ha rinviato la questione alla CGE ponendo i seguenti quesiti:

  • “Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dell’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproviding esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse”;

 

  • “Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolati d’oneri della gara per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto”;

 

  • “Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l’imposizione di un’alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall’art. 30 dello Schema di Convenzione, cosi che la decisione di partecipare alla gara per l’attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all’attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest’ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia”.

 

Nell’udienza in parola, dunque, le parti hanno specificato nel dettaglio le proprie posizioni. La sentenza, tuttavia, non è prevista prima della fine dell’anno.

 

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