24 Novembre 2024 - 07:22

Tar Campania respinge ricorso di un centro scommesse: “C’è un procedimento penale a carico del titolare”

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha respinto il ricorso contro Questore della Provincia di Salerno per l’annullamento del decreto col quale è stata

23 Maggio 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha respinto il ricorso contro Questore della Provincia di Salerno per l’annullamento del decreto col quale è stata revocata la licenza rilasciata alla ricorrente per l’esercizio dell’attività di commercializzazione dei giochi pubblici, quale incaricata di una società concessionaria di scommesse.

Per il Tar: “Rilevato che la pendenza a carico del ricorrente dell’indicato procedimento penale — peraltro, per un titolo di reato che risulta qualificato dall’aggravante mafiosa -, comporta che, ai fini della valutazione dei contrapposti interessi coinvolti, la proposta istanza cautelare non possa essere positivamente delibata, rendendosi necessario un compiuto vaglio delle opposte prospettazioni come tale preclusa nella presente fase”.

 

“Considerato- prosegue il tribunale- ancora, che, nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, l’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rilascio, revoca o rinnovo di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, cosicché, alla luce dell’istruttoria espletata dell’amministrazione, allo stato ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, non appare dirimente la circostanza, rilevante ai fini della sola valutazione operata nella fase cautelare del procedimento penale, del possesso della richiesta autorizzazione . Ritenuti, in definitiva, insussistenti, in punto di fumus, i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare”.

PressGiochi

 

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