Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso contro la Questura della Provincia di Venezia per l’annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso contro la Questura della Provincia di Venezia per l’annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione – per la durata di 15 giorni – della gestione dell’attività di giocodel bingo, nonché dell’installazione dei sistemi di gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettera b, denominati ‘VLT’ .
Per il Tar: “la finalità perseguita dalle disposizioni di cui all’art. 100 del TULPS non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente (cfr. CdS, III, 27.9.2017 n. 4529): nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ove un locale sia frequentato da persone con pregiudizi penali o di polizia, l’ordinamento riconosce la prevalenza delle esigenze di tutela preventiva dell’ordinato svolgimento della vita sociale rispetto alla tutela degli interessi economici del privato (cfr. TAR Veneto, III, 31.10.2016 n. 1222); che, dunque, l’ampia formulazione normativa va interpretata nel senso che il provvedimento di sospensione può essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza commerciale (cfr. TAR Veneto, III, 23.4.2018 n. 436);
che nel caso di specie appare sussistessero le condizioni specifiche di rischio richieste come presupposti per la temporanea sospensione della licenza dell’esercizio;
che – premesso che l’art. 100, u.c. del TULPS prevede che “qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata” – non sembra che parte ricorrente abbia interesse a censurare l’adottata misura (certamente meno afflittiva della revoca della licenza) soltanto perchè, come affermato dalla stessa Amministrazione, analoga statuizione adottata nel 2012 non avrebbe “prodotto a lungo termine gli effetti risolutivi cui era destinata”;
che, ciò precisato, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare monocratica”.
PressGiochi
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