Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) respinge il ricorso contro Comune di Pordenone, per l’annullamento, “previa sospensione cautelare del provvedimento del Comune con il quale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) respinge il ricorso contro Comune di Pordenone, per l’annullamento, “previa sospensione cautelare del provvedimento del Comune con il quale si ordina la “disinstallazione immediata degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presenti nel pubblico esercizio del ricorrente”
Come spiega il Tar: “il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Comune di Pordenone gli ha ordinato la “disinstallazione immediata degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presenti nel pubblico esercizio…”, attesa la riscontrata nuova installazione degli apparecchi medesimi ad una distanza inferiore a quella minima stabilita dall’art. 6, comma 1, della l.r. 14 febbraio 2014, n. 1 e dalla d.G.R. n. 2332 del 5 dicembre 2014. Un tanto in considerazione della vicinanza della scuola primaria”.
Nella sua dettagliata disamina il tribunale amministrativo analizza i diversi aspetti e il percorso normativo.
“Non bisogna dimenticare infatti, -sentenzia il tribunale- che la ludopatia (rectius azzardopatia) è un vero e proprio flagello sociale. Trattasi, invero, di una nuova (grave) dipendenza aumentata esponenzialmente negli ultimi anni, che mette a rischio vita sociale, familiare, professionale e materiale.
Il gioco d’azzardo patologico sottrae, infatti, ore al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero e produce sofferenza psicologica, di relazione, educativa, materiale, di aspettativa di futuro ed è un fenomeno, come detto, in costante crescita, che provoca ricadute sanitarie, sociali ed economiche di consistente rilievo, che vanno ovviate con l’individuazione di utili misure di carattere preventivo, trattandosi, per l’appunto, di una patologia oggettivamente prevenibile e, tutto sommato, soggettivamente evitabile.
Ciò premesso, si può passare ora allo scrutinio dei motivi di ricorso, precisando, tuttavia, sin d’ora che le illegittimità denunciate non possono che essere apprezzate alla luce di quanto sin qui evidenziato e, in particolare, delle finalità perseguite dal legislatore regionale e degli approdi della giurisprudenza comunitaria”.
“In definitiva- conclude il Tar- sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato, in quanto, come detto, infondato. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, lo respinge”.
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