Debbono considerarsi soggetti di imposta coloro i quali gestiscono, pur in assenza di titolo abilitativo, sia in via diretta che per conto di terzi e con qualunque mezzo, anche telematico,
Debbono considerarsi soggetti di imposta coloro i quali gestiscono, pur in assenza di titolo abilitativo, sia in via diretta che per conto di terzi e con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi o scommesse di ogni tipo. Con questa motivazione la Commissione Tributaria Regionale di Bari ha respinto l’appello di un internet point privo di concessione dedito alla raccolta scommesse e pronostici per conto della Gold Sport Bet contro il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse sportive come previsto dalla legge di Stabilità del 2011.
“L’ampia formulazione della disposizione – spiegano i giudici nel respingere il ricorso – consente di abbracciare una molteplicità di situazioni proprio in virtù dell’esigenza di colpire anche quelle attività che non operano nel settore in modo diretto e ciò nonostante, ne ricavano un profitto.
Il ricorrente mette a disposizione del fruitore del servizio, strumenti essenziali ed indispensabili per effettuare la giocata quali, ad esempio, le apparecchiature telematiche, ovvero i locali presso cui scommettere materialmente. Inoltre, il CTD accoglie le proposte di gioco, incassa le relative somme e consegna al giocatore il titolo necessario per la riscossione. La norma prevede espressamente l’applicazione dell’imposta nel territorio dello stato in cui viene effettuata la puntata e ricevuta l’accettazione della stessa, anche qualora la raccolta venga effettuata, per conto di terzi… ed invero, la norma di cui all’art. 1 c. 66 della legge n. 220/2010 è correttamente qualificata in termini di interpretazione autentica e perciò solo sottratta al generale regime di operatività ed efficacia generale della legge.
Tale qualificazione – concludono – sembra potersi dedurre tanto dal tenore letterale della disposizione che in maniera espressa ne sancisce la operatività “ex tunc”, quanto dalla stessa ratio giustificatrice della disposizione. In virtù di ciò, essa manca dei caratteri di innovatività tipici della norma di legge poiché non si pone l’obiettivo di introdurre un nuovo presupposto applicativo ma si limita a specificare la portata di quello già esistente che, pertanto, non viene modificato ma chiarito nella sua originaria formulazione”.
PressGiochi
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