Da questa mattina alle 9.30, ora inglese, è in corso una riunione straordinaria del Board (Consiglio di Amministrazione) di Stanley. All’ordine del giorno la deliberazione di misure straordinarie per contrastare
Da questa mattina alle 9.30, ora inglese, è in corso una riunione straordinaria del Board (Consiglio di Amministrazione) di Stanley. All’ordine del giorno la deliberazione di misure straordinarie per contrastare la decisione di ADM di non adeguarsi alla sentenza 27/2018 della Corte Costituzionale, che ha decretato l’illegittimità costituzionale dell’imposizione dell’imposta unica ai CTD Stanley per periodi antecedenti al 2011.
I funzionari dell’Amministrazione- fa sapere una nota del gruppo inglese – sostengono, infatti, nelle udienze di fronte alle CTP (Commissioni Tributarie Provinciali), che la sentenza della Consulta andrebbe interpretata nel senso che l’illegittimità dell’obbligazione principale del CTD non implicherebbe anche il venire meno dell’obbligazione solidale del bookmaker. Una tesi infondata che viene spazzata via dalle decisioni delle commissioni tributarie. Ma nel frattempo, quante spese inutili dovranno essere affrontate dalle amministrazioni italiane, e quindi in ultima analisi dai cittadini, in una continua battaglia contro Stanley, per l’operato di funzionari che non si assumono mai la responsabilità delle loro azioni?
La Stanley intende attivare tutti gli strumenti che la Giustizia consente per richiedere, per sé e per i suoi CTD, il risarcimento dei danni ingiusti che sta subendo ed affinché i funzionari responsabili siano chiamati a rispondere dinanzi alla Magistratura Contabile dei danni procurati all’Erario.
Mentre l’ADM non si conforma alla declaratoria di incostituzionalità delle norme oggetto della decisione della Consulta, la Magistratura tributaria provinciale e regionale accoglie i ricorsi di Stanley applicando invece la sentenza della Consulta. Le Commissioni tributarie, infatti, annullano gli avvisi di accertamento impugnati da Stanley e dai centri affiliati in tema di imposta unica, giungendo persino a condannare l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali.
La Stanley e i suoi CTD, dopo la sentenza della Consulta, hanno ottenuto l’accoglimento dei ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e alle Commissioni Tributarie Provinciali di Roma, Bologna, Bari, Latina e Padova.
Per altro riguardo, sempre più numerose Commissioni tributarie hanno mostrato notevole interesse nella prospettazione da parte di Stanley della questione pregiudiziale comunitaria, che potrebbe risolversi in un rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Uno sviluppo che potrebbe avere nel giro di due anni effetti dirompenti per l’Amministrazione, soprattutto in quanto porrebbe la parola finale su anni di ostilità a carico di un operatore nei confronti del quale è sempre stato violato il giudicato della Corte Europea. La pretesa fiscale, in un contesto in cui Stanley già versa l’imposta sulle scommesse in un’altra giurisdizione, è lo strumento con il quale – in aggiunta ai piani penale e amministrativo di cui è stata da tempo fatta giustizia, si perpetua e conferma la discriminazione verso Stanley.
Ora, viene spontaneo chiedersi: la pervicacia dei funzionari apicali e comunque di quelli responsabili di ADM nell’ignorare la sentenza della Corte Costituzionale, o nel ritardare l’annullamento degli avvisi di accertamento pre-2011, non è forse un macroscopico caso di uso abnorme del potere, in continuità con la politica perpetrata per anni?
A tal proposito, fonti del dipartimento legale interno di Stanley rammentano come, secondo la giurisprudenza amministrativa apicale italiana, sia applicabile anche alla P.A. – la cui condotta deve sempre essere «conforme a correttezza e buona fede» – il «generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, il quale, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto; il divieto di abuso del diritto si applica anche in chiave processuale, cosicché il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo, inteso quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa» (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2012, n. 1209).
John Whittaker, Chairman, chiamato a dirigere la riunione straordinaria del Board Stanley questa mattina, nel commentare la documentazione ricevuta dall’ufficio legale interno a sostegno delle decisioni del Board attualmente in discussione, ha dichiarato: «L’ADM, specialmente in Sicilia, effettua controlli facendosi accompagnare dalle forze dell’ordine, che sono poi costrette a sequestrare e a chiudere il CTD che, nella maggior parte dei casi, ottiene poi la riapertura dalla Magistratura. Tutto ciò è deplorevole. Naturalmente, non sono i controlli il problema; ADM ha tutto il diritto di farli». Ed è qui da aggiungere che in questi casi la Stanley sollecita i funzionari a limitarsi alla segnalazione alla Procura della notizia di reato ma rimane inascoltata. Infatti, il dovere d’ufficio dei funzionari può ben essere esercitato con la comunicazione della notizia di reato alla Procura, dato che il sequestro non è obbligatorio.
Ma prosegue John Whittaker: «Non si tratta forse, ancora una volta, di uso abnorme, non efficiente e non imparziale del potere da parte di ADM? Come mai le forze dell’ordine che normalmente si limitano a segnalare i CTD Stanley alla Procura, ove lo reputino necessario, procedono invece immancabilmente al sequestro quando al controllo è presente anche ADM? Il Board di Stanley è chiamato oggi, sulla base delle evidenze documentali raccolte, a deliberare idonee iniziative presso la Magistratura Civile e Contabile, per il risarcimento del danno e il ripristino della legalità».
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