Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di diverse società e dell’Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Le Pubbliche Attrazioni Ricreative
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di diverse società e dell’Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Le Pubbliche Attrazioni Ricreative contro il Comune di Brescia, per l’annullamento del regolamento comunale e dell’ordinanza cui il Sindaco dispone “che gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS R.D. N. 773/1931 sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS, in qualunque esercizio collocati vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30-09.30; 12.00-14.00; 19.00-21.00”.
Per il Tribunale amministrativo: “il ricorso per motivi aggiunti appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris nella parte in cui tende all’annullamento dell’ordinanza censurata per insufficienza dell’istruttoria e carenza di motivazione: né nel provvedimento, né negli atti in esso richiamati (e, in particolare, nel regolamento attuato) è rinvenibile un adeguato e sufficiente riferimento, né a dati evidenzianti situazioni di particolare problematicità per il Comune di Brescia, che giustifichino l’adozione di una misura particolarmente incisiva come la riduzione dell’orario di esercizio dell’attività di gioco con new slot machine e Videolottery disposta, né a indicazioni scientifiche relative all’utilità delle scelte operate nello specifico per la lotta alla ludopatia. Si impone, dunque, a tale proposito, un duplice ordine di considerazioni:
– solo nella memoria difensiva e non anche nei provvedimenti, si fa riferimenti alle numerose iniziative assunte dal Comune per la lotta alla ludopatia, rispetto a cui, peraltro, non è stata evidenziata l’eventuale diretta rilevanza ai fini della dimostrazione dell’utilità dell’imposizione della sospensione del gioco in talune fasce orarie nel contrasto alla ludopatia;
– non può essere utile a superare la suddetta carenza di motivazione il riferimento, contenuto, ancora una volta, solo nella memoria difensiva del Comune, ad altre esperienze di regolamento e ai principi affermati nelle sentenze che hanno ravvisto la legittimità dell’adozione di misure analoghe a quella censurata, a fronte di specifici riferimenti alla particolare situazione locale, della puntuale individuazione delle ragioni che hanno determinato l’intervento regolatore sulla scorta di essa e della considerazione delle evidenze scientifiche relative all’utilità dell’intervento, che, invece, risultano mancanti nel caso di specie”.
Quindi secondo il Tribunale Amministrativo: “Operato il bilanciamento dei contrapposti interessi, tenendo conto del fatto che l’istruttoria del Comune non ha evidenziato una situazione emergenziale tale da giustificare la prevalenza dell’interesse pubblico su quello dei ricorrenti, imprenditori interessati alla continuazione dell’esercizio dell’attività secondo modalità già assentita al momento del rilascio della necessaria autorizzazione;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, ancorché limitatamente all’unico provvedimento immediatamente lesivo e cioè l’ordinanza che fissa le fasce orarie di sospensione del funzionamento degli apparecchi; Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare formulata in uno con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
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