24 Novembre 2024 - 10:17

Tar Lombardia respinge ricorso di ricevitoria Lotto contro ADM sulla decadenza della concessione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di un ricevitore contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle

09 Aprile 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di un ricevitore contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Brescia per l’annullamento “del provvedimento con il quale il Direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, ha dichiarato decaduto il ricorrente dalla gestione della rivendita in Suzzara (MN)”.

 

Come spiega il Tar: “Espone il ricorrente di essere titolare della rivendita di generi di monopolio n. 18 ubicata in Comune di Suzzara ove contestualmente gestiva anche una ricevitoria per il gioco del lotto. Con provvedimento, l’AAMS revocava l’atto di concessione della ricevitoria del gioco del lotto contestando al ricorrente undici versamenti tardivi e un mancato versamento (poi effettuato in ritardo) dei proventi del giocodel lotto”.

 

 

“Ritiene il Collegio- prosegue il Tribunale Amministrativo- che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, alla stregua di quanto già ritenuto in fattispecie analoghe, ove è stato rimeditato l’orientamento interpretativo richiamato dalla difesa istante.

Orbene, anche nel caso in esame si sono verificate le condizioni per legittimare il provvedimento di revoca della rivendita dei generi di monopolio, stante la rilevanza delle mancanze in cui è incorso il ricorrente nella gestione della ricevitoria del gioco del lotto.

Sebbene nel provvedimento impugnato si faccia riferimento al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere fra l’amministrazione ed il concessionario, appare evidente – anche volendo accedere all’orientamento richiamato nella pronuncia del TAR Palermo circa la necessità di una adeguata motivazione in presenza di un provvedimento caratterizzato da discrezionalità – che le indicate mancanze addebitate al ricorrente (consistenti nel reiterato tardivo versamento all’Erario delle somme incassate per il gioco del lotto) e per le quali non sono state accolte le argomentazioni difensive a discapito dello stesso, siano oggettivamente sufficienti, nell’ambito di un giudizio di legittimità, a sostenere il provvedimento impugnato, rientrando pacificamente, come sottolineato dalla difesa dell’amministrazione, nell’ambito della previsione di cui all’art. 6 n. 9 della Legge n. 1293/57 che non consente l’affidamento della gestione di una rivendita a chi sia stato rimosso da altre mansioni inerenti a rapporti con l’amministrazione dei monopoli di Stato.

Per detti motivi il ricorso non può trovare accoglimento”.

 

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