La Corte di Cassazione Penale Sez. 4 ha accolto il ricorso di un centro scommesse Stanleybet e rinviato il giudizio al Tribunale di Salerno. Spiega la Corte: “Si tratta, in
La Corte di Cassazione Penale Sez. 4 ha accolto il ricorso di un centro scommesse Stanleybet e rinviato il giudizio al Tribunale di Salerno.
Spiega la Corte: “Si tratta, in estrema sintesi, di un provvedimento con il quale erano state sottoposte a sequestro le postazioni telematiche usate dal ricorrente per la raccolta e gestione di scommesse in favore del bookmaker estero con marchio Stanleybet; il decreto era motivato dal fatto che tale attività veniva gestita in difetto della licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S., licenza che il ricorrente aveva chiesto e che il Questore di Salerno aveva negato sul rilievo che la Stanley non era titolare di alcuna delle 2000 concessioni amministrative rilasciate dall’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato (in seguito AAMS) il 29 maggio 2013, in forza del c.d. Bando Monti in tale quadro, in relazione all’attività di raccolta e gestione delle scommesse veniva ravvisata la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989”.
Per la Cassazione: “Si premette che, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio — e, prima ancora, sulla base degli stessi principi affermati in subiecta materia dalla Corte di Lussemburgo -, il perimetro che definisce l’oggetto del presente giudizio non può essere dilatato fino al punto di comprendervi la normativa di riferimento e la sua conformità generale all’ordinamento dell’Unione europea: sul punto s’impone, infatti, un rinvio alle osservazioni formulate dal Giudice europeo a proposito dei riferimenti normativi a più riprese citati nella parte in fatto. Perciò, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non può porsi in termini generali la questione della compatibilità della normativa nazionale con quella eurounitaria, in quanto é la stessa Corte di Lussemburgo a sollecitare una valutazione caso per caso (e non, dunque, sul piano generale) di tale compatibilità, demandandone l’espletamento al giudice del rinvio. Per analoghe ragioni, non appare esaustiva la disamina svolta dal ricorrente a proposito della (denegata) remuneratività, sempre sul piano generale, dell’attività di raccolta e gestione delle scommesse per le concessioni assegnate con il bando “Monti”, disamina che appare basata su valutazioni di larga massima e non attinenti al caso di specie. Ed ancora, la pur suggestiva argomentazione relativa al ristretto numero di concessioni assegnate a fronte della ben più elevata consistenza numerica di punti gioco presenti sul territorio é palesemente priva di fondamento, sol che si pensi che lo stesso art. 10, comma 9-octies lettera b) del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 indica espressamente, fra i criteri da osservare nell’emanando bando di gara, l’«attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000”.
“A fronte di quanto precede- prosegue la corte- tuttavia, le doglianze del ricorrente si appalesano fondate sotto altri profili”.
“A fronte delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza impugnata- conclude la Cassazione- valgono perciò le considerazioni ampiamente svolte dal ricorrente del ricorso in ordine all’oggetto, costituito da beni materiali e immateriali, della cessione non onerosa che era prevista, allo scadere della concessione, dall’art. 25 del Bando “Monti”, sulla base di quanto disposto dall’abrogato art. 1, comma 78 lettera b) punto 26 della legge n. 220/2010: questione sulla quale il Tribunale salernitano si é limitato a confutare, in base a sommarie valutazioni presuntive, le allegazioni dell’odierno ricorrente (basate sulle consulenze dianzi ricordate), senza porsi né il problema del mancato assolvimento dell’onus probandi da parte dell’accusa (nei termini che si sono dianzi precisati), né quello di esaminare puntualmente l’onerosità della misura (sostanzialmente) abiatoria di cui al ridetto art. 25 del bando di gara 2012 in rapporto alle specificità del caso. 3. L’ordinanza impugnata, pertanto, non risolve sul punto la questione della violazione di legge denunciata dal ricorrente, violazione da riferirsi in particolare ai principi di libertà di servizi e stabilimento all’interno della Unione Europea, affermati dagli artt. 49 e 56 del TFUE, come precisati dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo; e va per l’effetto annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, per nuovo esame”.
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