24 Novembre 2024 - 10:07

Tar Puglia boccia i ricorsi contro il distanziometro

Il Tar Puglia ha respinto i ricorsi dei gestori di scommesse contro il “distanziometro” stabilito dalla legge regionale. Resta dunque in vigore il divieto di apertura e di esercizio delle

03 Aprile 2018

Il Tar Puglia ha respinto i ricorsi dei gestori di scommesse contro il “distanziometro” stabilito dalla legge regionale.

Resta dunque in vigore il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, entro una distanza di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Nel 2013 il Tar di Lecce aveva sollevato la legittimità costituzionale della legge regionale, respinta dalla Consulta nel maggio del 2017. I giudici amministrativi, a quasi un anno di distanza dalla decisione della Consulta, hanno confermato la legittimità della norma che prevede almeno 500 metri tra le attività di gioco e luoghi sensibili. La Corte ha stabilito che la distanza minima imposta per il contrasto alla ludopatia non scavalca le norme statali e non viola i principi della legislazione concorrente in tema di salute.

Un’interpretazione ripresa nella sentenza del Tar, che ha respinto anche le nuove argomentazioni delle due società di Melendugno dopo quelle di Galatone. In particolare, nei casi di trasferimento della sede in diverso luogo, il rispetto dei parametri di legge va verificato come se si trattasse di nuova apertura.

Tar Puglia: distanziometro valido anche in caso di trasferimento del centro scommesse

PressGiochi

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