Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie il ricorso di una sala scommesse contro Questura di Avellino e Comune di Avellino “per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. Campania,
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie il ricorso di una sala scommesse contro Questura di Avellino e Comune di Avellino “per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, concernente la sospensione dell’attività di raccolta delle scommesse per violazione dell’ordinanza sindacale n. 35 del 15 gennaio 2018, che stabilisce gli orari di apertura al pubblico”.
Per il Consiglio: “Considerato, secondo quanto affermato dall’appellante, che il danno grave e irreparabile in questa sede è quello della chiusura per ulteriori sei giorni dell’intera attività, giacché – ferma la limitazione degli orari su cui il T.A.R. si pronunzierà nel merito – il decreto presidenziale n. 113/2018 sospendeva il provvedimento questorile di chiusura ma l’ordinanza cautelare collegiale n. 159/2018 dello stesso T.A.R., limitandosi a fissare l’udienza pubblica, ha – forse per una svista – mantenuto l’obbligo di eseguire, per i giorni residui, l’ordine questorile di chiusura totale;
Ritenuto che, in questa sede di sommaria delibazione, e ribadita la necessità che le limitazioni di orario siano osservate fino alla decisione nel merito in primo grado, sussista il danno grave consistente nell’obbligo di mantenere chiusa l’intera attività per i giorni rimanenti necessari ed eseguire compiutamente il provvedimento del Questore di Avellino”.
Pertanto il CdS: “accoglie l’istanza e, per l’effetto, in riforma della ordinanza appellata, sospende l’esecutorietà del decreto questorile del 20 febbraio 2018 fino alla iscussione collegiale, che fissa alla camera di consiglio del 19 aprile 2018”.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|