“Non può certo essere condivisa la tesi secondo cui la norma regionale in esame andrebbe interpretata nel senso di riconoscere ai Comuni interessati un margine di discrezionalità nel rilascio delle
“Non può certo essere condivisa la tesi secondo cui la norma regionale in esame andrebbe interpretata nel senso di riconoscere ai Comuni interessati un margine di discrezionalità nel rilascio delle autorizzazione all’esercizio dei giochi anche a distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili, emergendo piuttosto, dal chiaro tenore letterale della disposizione (“l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio non inferiore a 500 metri” dai luoghi sensibili), che il divieto ha carattere assoluto, senza che residui, pertanto, alcun margine di discrezionalità per l’Ente locale, nel caso di mancato rispetto della distanza minima ivi stabilita”.
Sono queste le parole con il quale il Tar della Puglia è tornato a respingere i ricorsi di alcuni operatori di scommesse contro l’applicazione della legge regionale sulle distanze di 500 metri dai luoghi sensibili.
Il Tar ha confermato nella fattispecie, la validità della norma anche in caso di trasferimento dell’attività in una nuova sede.
“Come correttamente ritenuto dal Comune di Melendugno nel provvedimento impugnato, la “novità dell’attività” – spiega il giudice – ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, non può che essere valutata in relazione alla specifica sede dove la stessa viene esercitata e non, invece, al suo titolare, sicché nei caso di trasferimento della sede in diverso luogo, il rispetto dei parametri di legge (tra cui la distanza minima dai luoghi sensibili) va verificato come se si trattasse di nuova apertura”.
PressGiochi
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