24 Novembre 2024 - 09:39

Il Tar Lombardia respinge ricorso contro il regolamento sui giochi del comune di San Martino Siccomario

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una società contro il Comune di San Martino Siccomario per l’annullamento della nota del Comune avente

21 Marzo 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una società contro il Comune di San Martino Siccomario per l’annullamento della nota del Comune avente ad oggetto “Ordinanza di inibizione dell’attività di sala giochi mediante apparecchi ex art. 110, co. 6, T.U.L.P.S e della nota avente ad oggetto “Avvio del procedimento di inibizione dell’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi di divertimento e intrattenimento collegati alla rete telematica” e altri atti simili”.

“Ritiene il Collegio il ricorso vada respinto, avendo la ricorrente reso disponibile al pubblico l’utilizzo degli apparecchi VLT installati nei propri locali, in assenza della prevista autorizzazione comunale, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, che è pertanto legittimo”.

“Come detto- prosegue il Tar- l’ordinanza impugnata ha disposto la chiusura della sala da giochi della ricorrente per un duplice ordine di motivi, e pertanto, sia poiché la stessa è stata gestita in “assenza dell’autorizzazione comunale”, che a causa della “violazione dei criteri previsti dal Regolamento Comunale”.

In conclusione, sulla base del giudicato di cui alla sentenza n. 1318/2011, nell’anno 2010, la ricorrente era a conoscenza del contenuto del Regolamento Comunale posto a fondamento del provvedimento in questa sede impugnato, avendo inoltre sostenuto che il medesimo fosse alla stessa direttamente applicabile, e senza averlo tuttavia tempestivamente impugnato, malgrado le sue prescrizioni fossero immediatamente cogenti, a prescindere da qualunque provvedimento applicativo (V. per un caso simile T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13.12.2011, n. 9715, che ha ritenuto riconducibile alle c.d. “volizioni azioni ” le previsioni di un regolamento che obbligavano le società ivi indicate ad avere la sede legale in un determinato territorio, laddove quello in questa sede impugnato ha sostanzialmente precluso l’esercizio di una determinata attività in un territorio). Il ricorso va pertanto respinto”.

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