Il comune di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso ha emesso un’ordinanza sindacale che intende stabilire gli orari di gioco. Questa l’ordinanza nel dettaglio: “l’orario di esercizio dalle ore
Il comune di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso ha emesso un’ordinanza sindacale che intende stabilire gli orari di gioco.
Questa l’ordinanza nel dettaglio:
“l’orario di esercizio dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi, delle attività di:
SALE GIOCHI AUTORIZZATE ex art. 86 TULPS :
FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) e b) del TULPS, nonché pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, collocati o praticati presso:
di stabilire altresì l’orario di esercizio diversificato
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 22:00 di tutti i giorni feriali
dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni festivi
per le attività di cui al punto 1) ubicate a distanza minore di 500 metri, calcolata ai sensi dell’art. 3 comma 5 del regolamento comunale, secondo il criterio della misura più breve, considerata in linea d’aria, tra l’accesso principale dell’esercizio e il luogo considerato, dai seguenti luoghi sensibili:
– istituti scolastici di ogni ordine e grado, di cui all’art. 3 comma 2 del regolamento comunale;
– stazioni di treni e autobus.
-I titolari delle sale gioco o sale VLT, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d’azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d’azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti a far osservare quanto sopra indicato, oltre che ad osservare le seguenti ulteriori disposizioni:
-obbligo di esposizione di cartelli informativi, delle dimensioni previste dall’art. 5 comma 2 del regolamento comunale, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo di cui all’art. 20, comma 4, lettera d), della Legge Regione Veneto n. 6 del 27.04.2015, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco;
-obbligo di esporre un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all’esterno del locale in prossimità dell’ingresso;
-obbligo di esposizione all’interno del locale del cartello indicante gli orari di esercizio disposti con la presente ordinanza”.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
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