18 Novembre 2024 - 00:51

Piemonte: il comune di Nichelino mappa i propri luoghi sensibili

Nella giornata di ieri, il comune di Nichelino in attuazione alla legge regionale piemontese ha provveduto a deliberare l’elenco dei luoghi sensibili presenti nel proprio territorio e degli esercizi che 

02 Marzo 2018

Nella giornata di ieri, il comune di Nichelino in attuazione alla legge regionale piemontese ha provveduto a deliberare l’elenco dei luoghi sensibili presenti nel proprio territorio e degli esercizi che  rientrano nel raggio di detti luoghi.

“Dal 20 novembre 2017, – ricorda la delibera – sono entrate in vigore le ulteriori restrizioni introdotte dalla legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016, che interessano in particolare gli apparecchi elettronici da gioco inseriti all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.

In questi primi giorni di vigenza del divieto sono molte le lettere pervenute da parte di esercenti ed associazioni che chiedono al Comune di “mappare i luoghi sensibili e le attività assoggettate al divieto o di procedere alle misurazioni delle distanze in nome e per conto degli stessi”.

 

Come si legge nella delibera comunale:

Evidenziato che, all’atto delle verifiche, si sono tenuti in debita considerazione i pareri regionali formatisi a seguito di specifiche richieste inviate da Enti diversi e pubblicati sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo web:

“http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/235-legge-regionale-9-2016-norme-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-alla-diffusione-del-gioco-d-azzardo-patologico”.

Rilevato in particolare che :

  1. a) Non si è tenuto conto della presenza di asili nido variamente denominati a seguito del parere su art. 5 ( collocazione degli apparecchi per il gioco lecito) e 13 (norme transitorie) che riporta “Con riferimento alle sale giochi/sale scommesse, e in senso generale ai locali vari aperti al pubblico, all’interno dei quali sono installati gli apparecchi da gioco, di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, insediati nei pressi di un edificio ospitante un asilo nido, si ritiene che il medesimo asilo non rientri nei c.d. “luoghi sensibili” di cui all’articolo 5, in quanto non ricompreso tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Scuole dell’infanzia/materna, primarie e secondarie), ma sia una struttura educativa destinata all’istruzione prescolastica non obbligatoria. Pertanto, si ritiene che gli apparecchi per il gioco lecito possano essere collocati nei pressi dell’asilo.”.
  2. b) Per ciò che concerne la saltuarietà dell’utilizzo di un luogo altrimenti considerato sensibile si è tenuto conto del parere all’art. 5 (collocazione degli apparecchi per il gioco lecito): “Il concetto di uso “saltuario” in riferimento ai luoghi sensibili, di cui all’art. 5, comma 1, non ne determina automaticamente la deroga al rispetto delle distanze stabilite dalla norma per gli esercenti che gestiscono gli apparecchi per il gioco, di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931. La saltuarietà deve essere posta in relazione alle specifiche attività previste dall’art. 5 comma 1 (se, ad esempio, un impianto sportivo resta aperto due giorni a settimana, questa frequenza non caratterizza un utilizzo saltuario dell’impianto medesimo.

Diversamente, se l’impianto viene usato in modo sporadico e discontinuo allora si può parlare di saltuarietà).”.

  1. c) Con riferimento alla presenza di luoghi di aggregazione giovanile normati dall’art 5 comma 1, lettera f, si è tenuto conto del parere all’art. 5” Luoghi di aggregazione giovanile: sedi operative non occasionali di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e l’emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati; ovvero spazi polifunzionali non occasionali riservati ai giovani in cui si promuove l’aggregazione intorno ad attività comuni in cui essi possano incontrarsi e intrattenersi per sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e di formazione finalizzate alla promozione dell’agio e alla prevenzione del disagio. All’interno degli anzidetti spazi polifunzionali non occasionali possono essere comprese attività complementari di coworking e start-up per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro come, ad esempio, associazioni sportive, associazioni culturali o di promozione sociale, Informagiovani.”.
  2. d) In ultimo si è tenuto conto del parere emesso in relazione all’art. 5, comma 1, lettera e – Casa di riposo per anziani, ASL, poliambulatori: “La casa di riposo rientra tra le strutture sanitarie o socio-sanitarie, di cui alla lettera “e” dell’art. 5. L’ASL o il poliambulatorio sono strutture sanitarie.”

 

PressGochi

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