24 Novembre 2024 - 09:56

Salerno. Il Tar accoglie il ricorso di una sala giochi per la sospensione cautelare del regolamento contro le ludopatie

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha accolto un ricorso contro il Ministero dell’Interno, per l’annullamento il verbale di accertamento e notifica della Polizia

28 Febbraio 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha accolto un ricorso contro il Ministero dell’Interno, per l’annullamento il verbale di accertamento e notifica della Polizia Municipale e degli altri documenti tra cui gli artt. 18 e 20 del “Regolamento sale da gioco e giochi leciti per la prevenzione ed il contrasto alle ludopatie”.

Per il Tar: “Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;

Considerato che – alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, la quale gestisce una sala scommesse ()svolge l’attività di accettazione delle scommesse e di raccolta di giochi pubblici mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6 a) (cd. New slot) e art. 110, comma 6 b) (cd. VLT) del T.U.L.P.S., in forza di autorizzazioni di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. – può senz’altro ritenersi che sussistono quei pregiudizi la cui connotazione di estrema gravità ed urgenza è prescritta dall’invocato art. 56 – comma 1 – del c.p.a., dovendo allo stato ritenersi il danno conseguente relativo all’intera attività a suo tempo autorizzata;

Considerato, altresì, che sussistono i presupposti per la sospensione dell’esecuzione del solo provvedimento impugnato, a condizione che non siano accertate altre violazioni delle norme poste a tutela dei soggetti esposti alla dipendenza dal gioco, ivi compresa l’Ordinanza Sindacale, già prima della camera di consiglio utile del 27 marzo 2018, nel cui contesto, se del caso, potranno essere assunte le possibili misure cautelari idonee al caso di specie”.

Pertanto il Tribunale: “Accoglie la domanda di sospensione cautelare provvisoria dei provvedimenti impugnati nei termini e nei limiti di cui in motivazione eFissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 marzo 2018”.

PressGiochi

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