24 Novembre 2024 - 09:59

Cassazione: la raccolta scommesse non può essere esclusa dalle attività cui può ricorrere il reato di ricettazione

La raccolta scommesse non può essere esclusa tra le attività oggetto di ricettazione. “Del tutto erronea in diritto deve ritenersi anche la tesi difensiva secondo cui la gestione di scommesse

24 Gennaio 2018

La raccolta scommesse non può essere esclusa tra le attività oggetto di ricettazione. “Del tutto erronea in diritto deve ritenersi anche la tesi difensiva secondo cui la gestione di scommesse autorizzate non rientrerebbe tra le attività considerate nell’art. 648 ter del codice penale”.

 

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso proposto dall’esercente un punto SNAI di scommesse in Bussolengo, contro il sequestro preventivo emesso nei suoi confronti dell’importo di  5.541.250 euro corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 648 ter cod. pen..

 

La Cassazione ha accolto le tesi del tribunale della libertà di Verona che aveva evidenziato che l’uso di una diligenza minima, corrispondente, peraltro, ai precisi obblighi normativi gravanti sul concessionario di punti di scommesse, l’esercente avrebbe facilmente percepito che il giocatore non poteva disporre personalmente del denaro impiegato nelle giocate, trattandosi di un modesto panettiere di limitate capacità economiche. La sistematica elusione di ogni controllo, soprattutto nel protrarsi nel tempo delle giocate dell’utente, doveva quindi considerarsi indice della consapevolezza, da parte dell’esercente, della provenienza sospetta dei capitali impiegati da quel particolare cliente, e della deliberata condiscendenza del ricorrente al perpetuarsi dell’anomala situazione.

 

 

Come ha specificato la Corte: “La questione non è nemmeno decisiva ai fini della valutazione della legittimità della ‘misura cautelare reale, che rimarrebbe comunque giustificata dal persistente riferimento all’art. 648 cod. pen. , si deve comunque osservare che ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di

distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. Non si vede quindi, come la gestione professionale di attività di scommesse autorizzate possa essere esclusa dall’ampia nozione normativa”.

 

PressGiochi

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