Anche l’associazione Astro interviene sull’istituzione del nuovo registro dei distributori ed esercenti del gioco prevista dal comma 1060 della legge di Stabilità. La complessità della norma – scrive Astro -ne
Anche l’associazione Astro interviene sull’istituzione del nuovo registro dei distributori ed esercenti del gioco prevista dal comma 1060 della legge di Stabilità.
La complessità della norma – scrive Astro -ne consiglia la puntuale trascrizione:
«Art. 52-bis (Registro dei distributori ed esercenti). – 1. È istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco. 2. Nel registro sono annotati: a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell’esercente; b) l’indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell’esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale; c) l’espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell’attività di gioco, come definita dall’articolo 1, comma 3, lettera a).
La norma si inserisce nell’ambito della disciplina nazionale sul contrasto al riciclaggio e si focalizza sugli specifici rischi che alcuni profili del gioco lecito possono generare. In particolare il “registro” è deputato a condensare tutte le informazioni di segno “negativo” che caratterizzano le attività di gioco e si prefigge tre finalità:
La norma inserisce altresì una previsione di “esonero” dalla responsabilità solidale per quei concessionari che si siano prontamente attivati impedendo la reiterazione delle violazioni attraverso la cessazione del rapporto contrattuale, e la immediata segnalazione della stessa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
I fenomeni di riciclaggio sul gioco on line e sul gioco terrestre distribuito attraverso “esercenti” direttamente investiti dell’obbligo di rispetto delle procedure anti-riciclaggio (sale dedicate) presuppongono due scenari:
Le modalità di “alimentazione” del registro sono demandate ad un decreto ministeriale, e quindi allo stato attuale il registro è dormiente, e ciò fa nascere tre ordini di “dubbi”.
La ossessione di voler attenzionare il gioco lecito come “campo privilegiato per il riciclaggio” ha quindi generato l’ennesimo “topolino”, lanciando un’idea di “estremo rigore” che si ferma al dettato della norma ma che nulla aggiunge alle già vigenti potenzialità di verifica da parte della polizia giudiziaria, e al più introduce il rischio di “fughe di notizie”.
E’ evidente, infatti, che se un eventuale “candidato” a ricoprire l’ennesimo status di “autorizzato ex articolo 88 tulps” dovesse ricevere un diniego amministrativo motivato dalla consultazione del registro, ovvero un diniego contrattuale dal concessionario, per la medesima ragione, riceverebbe immediatamente un “avvertimento” che, “magari”, l’Autorità Giudiziaria avrebbe preferito non gli giungesse ancora, e soprattutto a sua insaputa.
PressGiochi