19 Gennaio 2025 - 06:02

Astro. Il “nuovo registro” di cui al comma 1060 della Legge di bilancio

Anche l’associazione Astro interviene sull’istituzione del nuovo registro dei distributori ed esercenti del gioco prevista dal comma 1060 della legge di Stabilità. La complessità della norma – scrive Astro -ne

11 Gennaio 2018

Anche l’associazione Astro interviene sull’istituzione del nuovo registro dei distributori ed esercenti del gioco prevista dal comma 1060 della legge di Stabilità.

La complessità della norma – scrive Astro -ne consiglia la puntuale trascrizione:

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (Registro dei distributori ed esercenti). – 1. È istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco. 2. Nel registro sono annotati: a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell’esercente; b) l’indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell’esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale; c) l’espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell’attività di gioco, come definita dall’articolo 1, comma 3, lettera a).

  1. Nel registro è altresì annotata l’eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all’articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall’articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l’estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all’articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.
  2. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annotazione nel registro.
  3. L’accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.
  4. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti: a) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5; b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5; c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti; d) l’interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l’informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
  5. e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
  6. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

 

La norma si inserisce nell’ambito della disciplina nazionale sul contrasto al riciclaggio e si focalizza sugli specifici rischi che alcuni profili del gioco lecito possono generare. In particolare il “registro” è deputato a condensare tutte le informazioni di segno “negativo” che caratterizzano le attività di gioco e si prefigge tre finalità:

  1. ottimizzare il contrasto al riciclaggio nel settore del gioco on line e in tutti quei campi della distribuzione di gioco in cui “soggetti contrattualizzati” con il concessionario sono tenuti al rispetto e alla messa in pratica delle disposizioni di segnalazione delle operazioni sospette, nonché delle procedure di ostacolo al riciclaggio;
  2. inserire nell’ambito della verifica di “onorabilità” contemplata per le licenze di polizia tutte le informazioni relative alle infrazioni al decreto legislativo n. 231/ 2007 (e successive modifiche e integrazioni);
  3. estendere il livello di allerta anche al profilo del rischio di finanziamento del terrorismo, valutato autonomamente rispetto a quello del riciclaggio.

La norma inserisce altresì una previsione di “esonero” dalla responsabilità solidale per quei concessionari che si siano prontamente attivati impedendo la reiterazione delle violazioni attraverso la cessazione del rapporto contrattuale, e la immediata segnalazione della stessa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

I fenomeni di riciclaggio sul gioco on line e sul gioco terrestre distribuito attraverso “esercenti” direttamente investiti dell’obbligo di rispetto delle procedure anti-riciclaggio (sale dedicate) presuppongono due scenari:

  • un utente che utilizzi il circuito di gioco lecito per il riciclaggio, da ciò derivando la necessità che distributori e concessionari adempiano perfettamente ai rispettivi obblighi per “respingere” dette pratiche;
  • l’insinuazione di un processo di riciclaggio all’interno di un canale distributivo del gioco lecito, da ciò derivando la necessità che il concessionario mantenga sempre un profilo di “controllore” sull’operato del proprio distributore, e che altrettanto faccia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui concessionari.

Le modalità di “alimentazione” del registro sono demandate ad un decreto ministeriale, e quindi allo stato attuale il registro è dormiente, e ciò fa nascere tre ordini di “dubbi”.

  1. in considerazione dell’esistenza già collaudata di banche istituzionali dati preposte sia al contrasto del riciclaggio, sia alla individuazione dei requisiti di moralità necessari per il conseguimento e il mantenimento delle licenze di polizia, una mera “integrazione di alimentazione” delle stesse avrebbe conseguito il medesimo risultato, rendendolo, per di più, immediatamente fruibile.
  2. le “specialità” del registro, inoltre, (che di fatto si esauriscono nell’intrecciare la tematica del riciclaggio con quella dell’ordine pubblico) quali la consultabilità diretta (ma funzionalmente circoscritta) da parte degli stessi concessionari e del MEF sarebbero state conseguite immediatamente attraverso l’individuazione di procedure di interrogazione telematiche ad hoc.
  3. Il costo di un nuovo apparato telematico esiste e non è chiaro chi lo debba sostenere, benché l’Erario si sia “chiamato fuori” dalla partita, escludendo l’utilizzabilità di Finanza pubblica per tale progetto.

 

La ossessione di voler attenzionare il gioco lecito come “campo privilegiato per il riciclaggio” ha quindi generato l’ennesimo “topolino”, lanciando un’idea di “estremo rigore” che si ferma al dettato della norma ma che nulla aggiunge alle già vigenti potenzialità di verifica da parte della polizia giudiziaria, e al più introduce il rischio di “fughe di notizie”.

 

E’ evidente, infatti, che se un eventuale “candidato” a ricoprire l’ennesimo status di “autorizzato ex articolo 88 tulps” dovesse ricevere un diniego amministrativo motivato dalla consultazione del registro, ovvero un diniego contrattuale dal concessionario, per la medesima ragione, riceverebbe immediatamente un “avvertimento” che, “magari”, l’Autorità Giudiziaria avrebbe preferito non gli giungesse ancora, e soprattutto a sua insaputa.

 

PressGiochi

 

 

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