24 Novembre 2024 - 10:34

Il Cds accoglie ricorso di una società che gestisce VLT contro il Comune di Marostica

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha accolto il ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da una società che gestisce VLT, con sede a Salò

04 Gennaio 2018

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha accolto il ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da una società che gestisce VLT, con sede a Salò contro il comune di Marostica.

Come spiega il CdS: “Lo Sportello unico del Comune respingeva la SCIA “per irricevibilità” rilevando che, in base all’art. 15 delle norme di attuazione approvate dal Comune nel 2012 per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio della nuova attività è soggetta ad autorizzazione poiché ricade in una zona soggetta a programmazione. Nella medesima nota l’Amministrazione rilevava che, dalla visura ordinaria della società, l’impresa risultava allo stato inattiva e che di fatto l’esercizio veniva a insediarsi in una struttura che non risultava essere autorizzata come aperta al pubblico”.

 

Per il Cds: “Il Comune di Marostica nelle controdeduzioni del 19 maggio 2017 conferma l’insufficienza e il carattere perplesso della motivazione, laddove sostiene (richiamando il contenzioso in essere con la società ricorrente) che l’attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande non può essere esercitata attraverso il ricorso all’istituto della SCIA, perché l’attività principale di raccolta del gioco lotto “si pone in contrasto con le cogenti disposizioni regolamentari comunali sulle sale da gioco”. Né dall’atto impugnato è possibile comprendere le ragioni per cui non si applica al caso di specie la citata normativa statale (art. 3, comma 6, della legge n. 287/1991, come sostituito dall’art. 64, comma 7, del d.lgs. n. 59/2010) e regionale (art. 9, comma 1, legge regionale del Veneto n. 29/2007) in materia di commercio, la quale prevede che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad una prevalente attività di svago non è oggetto della programmazione comunale, e quindi è possibile utilizzare l’istituto della SCIA.

 

Occorre, peraltro, rilevare che, come evidenziato dalla relazione ministeriale, la società ricorrente risulta essere stata autorizzata, ai sensi della normativa di pubblica sicurezza, ad esercitare nei locali di Via Montebello 29/B esclusivamente l’attività di gioco lecito mediante apparecchi VLT”.

“In conclusione- per il consiglio- il ricorso è fondato e va accolto, annullando il provvedimento impugnato”.

PressGiochi

 

 

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