24 Novembre 2024 - 11:39

Lotto. Il Tar Lazio conferma il diniego della concessione per mancato raggiungimento della raccolta minima

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso di una ricevitoria del Lotto contro il provvedimento di ADM di non rinnovare la concessione a causa del mancato raggiungimento della

03 Gennaio 2018

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso di una ricevitoria del Lotto contro il provvedimento di ADM di non rinnovare la concessione a causa del mancato raggiungimento della raccolta minima prevista per legge.

L’art. 33 della Legge n. 724/94 – ha spiegato il giudice – ha previsto l’allargamento della rete di raccolta del gioco del Lotto estendendo a tutti i tabaccai la facoltà di essere assegnatari di ricevitorie Lotto, purchè ne facciano richiesta alla data del 1° marzo di ogni anno e assicurino un incasso medio annuo da stabilirsi con decreto del Ministero delle Finanze. Successivamente il DM del 1999 ha stabilito che i titolari di nuove concessioni sono tenuti a garantire una raccolta del gioco del Lotto non inferiore a € 20.658,28 su base annua, a pena di revoca della concessione.

Il ricevitore, non avendo garantito per tre anni consecutivi il requisito inerente il ricavo minimo annuo, ha ricevuto da ADM il provvedimento di revoca.

Come spiega il Tar, motivando il rigetto del ricorso, “L’ufficio ha comunicato che non intendeva rinnovare la concessione motivando con il mancato raggiungimento della raccolta minima prevista dall’art. 4 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003, modificato dall’art. 3 del decreto direttoriale n. 2007/14531/giochi/LTT.

Il diniego di proroga è dunque fondato sul chiaro presupposto ostativo rappresentato dal non aver il concessionario raggiunto per tre anni di seguito il limite minimo di raccolta previsto dal citato art. 4 del decreto 12 dicembre 2003. Pertinenti al riguardo appaiono i riferimenti giurisprudenziali citati dalla difesa erariale, laddove evidenziano che, nel caso di specie, l’amministrazione non opera in realtà una revoca in senso tecnico, posto che il titolo è già contrattualmente scaduto. L’ufficio ha dunque solo inteso impedire che venisse rinnovata l’efficacia di una concessione già scaduta, in assenza delle condizioni di reddito ex lege prescritte”.

 

PressGiochi

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