Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di una società concessionaria delle AWP contro il Comune di Cene. Come spiega
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di una società concessionaria delle AWP contro il Comune di Cene.
Come spiega il TAR “L’odierna ricorrente, a seguito della cessazione del contratto con questa, in data 28 aprile 2015, ha acquistato in proprio, come investimento, dieci nuovi apparecchi da gioco AWP e ha stipulato, per il loro funzionamento, un contratto in forza del quale ha ottenuto il nullaosta dell’Agenzia Autonoma Monopoli di Stato per la messa in esercizio degli apparecchi che hanno sostituito quelli di proprietà della precedente società che li gestiva, ormai vetusti.
“Il Comune, ha verificato la conformità alla normativa in materia (e soprattutto in ragione della sopravvenuta entrata in vigore della normativa che ha imposto una distanza minima delle sale giochi dai c.d. “siti sensibili”) della messa in servizio e delle variazioni eseguite nell’esercizio dell’attività, una prima volta già nel 2015: il procedimento si è, però, concluso con un provvedimento favorevole alla odierna ricorrente, non avendo, il Comune, rilevato alcuna irregolarità.
Nel 2016, però, la vecchia società concessionaria segnalava nuovamente la violazione della norma che impone la distanza minima da siti sensibili e la Polizia Locale procedeva a comunicare un nuovo avvio del procedimento (prot. n. 8103/2016 del 25 novembre 2016). La ricorrente faceva pervenire osservazioni al Comune, precisando che gli apparecchi erano già stati sostituiti, con investimento proprio della stessa, il 28 aprile 2015 (pre-installati il 23 maggio 2015) e, dunque, prima della risoluzione del contratto che la vecchia società. ha inteso perfezionare solo il 25 agosto 2015 e del collegamento di esercizio avvenuto il giorno successivo e cioè lo stesso giorno di entrata in vigore della legge regionale 11/2015 (e cioè della norma che ha introdotto il divieto di installazione di nuovi apparecchi a meno di 500 metri da luoghi sensibili)”. Gli accertamenti così disposti hanno condotto il Comune a ritenere che la nuova società avesse collocato dieci nuovi apparecchi di cui all’art. 110 TULPS comma 6, lettera a), con nuovo gestore, a 110 metri dall’ingresso principale del Municipio e a 150 metri dalla Chiesta Parrocchiale di S. Zenone. Ciò, in ragione del fatto che la L.R. 11/2015 equipara alla nuova installazione la “stipulazione di nuovo contratto, anche con differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”. Conseguentemente, è stata irrogata la sanzione di 15.000 euro per ogni apparecchio oggetto di contestazione, con possibilità di pagamento in misura ridotta a un terzo entro 60 giorni e sono stati apposti i sigilli sulle apparecchiature”.
Per il Tribunale Amministrativo: “Deve, dunque, concludersi che la pretesa di parte ricorrente non possa trovare tutela alla luce della lettera b) del comma 1 bis, dell’art. 5 della L.R. 8/2013, secondo la quale è da configurarsi alla stregua di una nuova installazione anche “la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”.
Né la sua posizione può ritenersi ricadere nell’ambito di tutela garantito dall’ultimo comma del citato articolo, che attiene alle mere sostituzioni per vetustà: per ragioni sistematiche tale disposizione deve ritenersi inoperante ogni qual volta che, come nella fattispecie, vi sia stata la stipulazione di un nuovo contratto di concessione, pena la contraddittorietà e illogicità della normativa.
Così rigettato il ricorso, non può che essere respinta anche la domanda risarcitoria, peraltro solo genericamente formulata, dal momento che non c’è stata alcuna quantificazione del danno subito”.
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