L’aula della Camera, con 296 voti favorevoli e 160 contrari, ha approvato la fiducia alla legge di Bilancio che contiene delle novità, via via sempre più importanti per il settore
L’aula della Camera, con 296 voti favorevoli e 160 contrari, ha approvato la fiducia alla legge di Bilancio che contiene delle novità, via via sempre più importanti per il settore dei giochi pubblici, scommesse sportive e ippiche in particolare.
Di seguito tutti gli interventi ricompressi nell’articolo 1 del provvedimento già approvato dal Senato.
621-bis. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio 773, che vengono dismessi dal mercato, con decreto 18 giugno 1931, n. provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi.
621 -ter. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, 190, e con quanto definito comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. dall’articolo 15, comma 3, lettera a), 154, a partire dal 1 della legge 28 luglio 2016, n.o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di 169, cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.
621 -quater. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti, nei dodici mesi dell’esercizio precedente, superiore a quello previsto a legislazione vigente, il Ministro dell’economia e delle finanze può proporre un intervento normativo volto a ridurre le aliquote dell’imposta unica per la rete fisica e per il gioco a distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
621 -quinquies. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli, tenendo conto dell’esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di 169, cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti.
621 -sexies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di cavalli previa sottoscrizione di un apposito disciplinare con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei criteri e dei princìpi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
621 -septies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente 169, devono essere conformate, ove della Repubblica 8 aprile 1998, n. possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all’articolo 1, comma 498, della 311, e relativi decreti attuativi. Il legge 30 dicembre 2004, n. Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure occorrenti per rendere omogenee le formule delle scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli, anche fissando la posta unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo eventuali nuove formule di scommessa e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l’accantonamento da destinare a montepremi.
621 -octies. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l’adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse di cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
621- novies. Qualora dall’applicazione dei commi da 621-ter a 621-octies derivi un minore gettito, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l’aumento delle aliquote stabilite dal comma 621-ter in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate in misura compensativa.
621- decies. Al fine di migliorare la qualità e l’organizzazione delle corse di cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia la riforma del settore con una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l’organismo di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b)154. , della legge 28 luglio 2016, n.
622. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell’ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
622- bis. 231, dopo l’articolo 52 è inserito il seguente: Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
« Art. 52-bis. – (Registro dei distributori ed esercenti). – 1. È istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.
2 . Nel registro sono annotati:
a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell’esercente;
b) l’indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell’esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
c) l’espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell’attività di gioco, come definita dall’articolo 1, comma 3, lettera a).
3 . Nel registro è altresì annotata l’eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all’articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall’articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l’estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all’articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.
4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annotazione nel registro.
5. L’accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi 773, e di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. alle relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.
6 . Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:
a) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5;
b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5;
c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti;
d) l’interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l’informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente giugno 2003, n. per le finalità di cui al presente decreto.
7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Inoltre all’art. 508 ter si prevede che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria”.
Fino a tre direttori in ADM – La legge prevede inoltre che siano “uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre’ per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all’area di attività dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Fino ad oggi erano solamente due, e avranno competenza su entrambe le aree.
PressGiochi
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