Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha accolto in parte “l’istanza cautelare contenuta nel ricorso di una società di gioco contro il Comune di Golfo Aranci, e, per
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha accolto in parte “l’istanza cautelare contenuta nel ricorso di una società di gioco contro il Comune di Golfo Aranci, e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’ordinanza impugnata nella parte (contenuta al punto 2 “Localizzazione e requisiti dei locali”) in cui vieta l’esercizio delle sale giochi nelle fasce territoriali individuate a partire dai “punti sensibili” indicati nell’ordinanza stessa e fissata per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 marzo 2018”.
Il ricorso, in generale chiedeva l’annullamento “dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Golfo Aranci 24 novembre 2017, n. 25, avente d oggetto “ubicazione e orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago installati negli esercizi autorizzati ex. art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. – R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”.
Per il Tar: “Ritenuto che l’istanza cautelare meriti accoglimento limitatamente alla parte in cui ha oggetto la decisione del Comune resistente di individuare svariati “punti sensibili” a partire dei quali si dipartono le zone del territorio comunale in cui è vietato l’esercizio delle sale giochi, giacché tale nuova disciplina -in considerazione della molteplicità dei predetti “punti sensibili”, dell’ampiezza delle aree circostanti precluse e della limitata estensione del centro abitato di Golfo Aranci- si traduce sostanzialmente in un divieto di esercitare l’attività all’interno dell’area urbana, tra l’altro incidente in modo retroattivo su un’attività preesistente, con evidenti ricadute anche sotto il profilo del periculum in mora.
Ritenuto che ogni valutazione sulle ulteriori limitazioni introdotte dall’ordinanza impugnata, in relazione agli orari di apertura delle sale giochi, debba essere, invece, rinviata alla fase del merito, giacché dette limitazioni non hanno portata preclusiva allo svolgimento della relativa attività”.
Pertanto il Tribunale ha deciso di accettare il ricorso in relazione alle distanze.
PressGiochi
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