24 Novembre 2024 - 11:37

Esclusiva giochi: il Tribunale di Milano condanna Sisal per illegittima risoluzione contrattuale

Il tribunale di Milano ha condannato il concessionario Sisal spa al pagamento di 12mila euro nei confronti di un punto gioco come risarcimento dei danni derivati dall’interruzione del rapporto di

07 Dicembre 2017

Il tribunale di Milano ha condannato il concessionario Sisal spa al pagamento di 12mila euro nei confronti di un punto gioco come risarcimento dei danni derivati dall’interruzione del rapporto di raccolta scommesse.

 

La stessa Sisal aveva contestato all’esercente – difeso dall’Avv. Giovanni Maria Matino – la validità del proprio operato, per via della presenza all’interno della sala di apparecchi da gioco appartenenti ad altro concessionario. Nello specifico, il concessionario del Superenalotto, aveva comunicato nel 2015 la risoluzione del contratto al punto di gioco sportivo per inadempimento dell’esercente all’obbligo di commercializzare tutti i giochi, scommesse e concorsi gestiti chiedendo il pagamento della penale di € 30.000.

 

Per il giudice, tuttavia, la regolamentazione contrattuale contenuta nel contratto tra Sisal e l’esercente non può avere effetto retroattivo ma può valere esclusivamente per il periodo successivo alla sua conclusione. Inoltre, la commercializzazione degli apparecchi da gioco forniti da Cirsa Italia era avvenuta in epoca antecedente alla stipula del contratto per punto di gioco sportivo e Sisal era consapevole, all’atto della stipula del contratto del dicembre 2013 dell’esistenza di tale contratto e della installazione degli apparecchi da gioco. Quindi per il Tribunale milanese, deve escludersi che il mantenimento di apparecchi da gioco precedentemente installati integri una violazione degli obblighi stipulati nel contratto.

Come spiega il giudice: “Sisal non ha diritto di pretendere, in base alla regolamentazione contrattuale, il recesso da parte di XXXX dal contratto precedentemente stipulato con Cirsa Italia e relativo a giochi diversi da quelli oggetto del contratto, tanto che non ricorrono né i presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., né i presupposti per l’applicazione della penale di € 30.000,00 prevista dall’art. 16 delle condizioni generali di contratto”.

 

Il tribunale conclude definendo illegittima la sospensione operata dal concessionario della prestazione dei servizi oggetto del contratto per punto vendita giochi numerici.

 

Relativamente al risarcimento dei danni, il giudice afferma che dopo la risoluzione, la disattivazione dei terminali nel punto gioco non è stata seguita dalla comunicazione di tale disattivazione all’Agenzia dei Monopoli, così impedendo all’esercente di rivolgersi ad altro operatore fino ad agosto 2016, quando vi è stato l’intervento dell’Agenzia dei Monopoli.

 

Questo ha impedito al ricorrente di svolgere l’attività di raccolta di tali giochi e prodotto un danno da mancato guadagno per la mancata percezione dei corrispettivi dovuti al gestore sulla raccolta di tali giochi determinato considerando un ricavo medio giornaliero di € 46,04 corrispondente a quello realizzato l’anno precedente.

In base a tali calcoli – ha concluso il giudice milanese – il mancato guadagno ammonta a €12.059,86, somma che costituisce il profitto, già al netto di tutti i costi previsti nel contratto, che la attrice non ha conseguito per effetto della illegittima risoluzione del contratto”.

 

PressGiochi

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