Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha rigettato il ricorso di una società contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del per l’annullamento “del provvedimento di cancellazione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha rigettato il ricorso di una società contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del per l’annullamento “del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchio di intrattenimento con vincita in denaro”.
Per il Tar:” Considerato, in esito ad una sommaria deliberazione del gravame propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte dalla parte ricorrente, pur essendo state prospettate con dovizia di argomenti, hanno ad oggetto questioni controverse che richiedono, per la loro delicatezza e complessità, un approfondito esame nel merito; Ritenuto che, nella comparazione degli interessi coinvolti nel presente contenzioso, gli estremi di danno allegati dalla parte ricorrente appaiono, allo stato, recessivi a fronte degli interessi di rilievo pubblico generale sottesi al provvedimento impugnato; Considerato che quanto evidenziato induce a compensare le spese di lite della presente fase cautelare”.
Pertanto, Il Tribunale amministrativo ha deciso di rigettare la domanda cautelare.
PressGiochi
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