22 Novembre 2024 - 16:52

Legge di Bilancio: la Commissione finanze esamina i provvedimenti sui giochi

La Commissione finanze della Camera ha avviato l’esame in sede consultiva della legge di Bilancio che contiene i nuovi bandi di gara per le scommesse e il bingo e l’obbligo

06 Dicembre 2017

La Commissione finanze della Camera ha avviato l’esame in sede consultiva della legge di Bilancio che contiene i nuovi bandi di gara per le scommesse e il bingo e l’obbligo per le Regioni di adeguare all’intesa sui giochi le proprie leggi regionali. La commissione dovrà esaminare il testo entro il 7 dicembre per poi passare il proprio parere alla Commissione referente.

I commi da 619 a 621 recano disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l’esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo.
In particolare, il comma 619 apporta le seguenti modificazioni   147 del 2013 (legge di all’articolo 1, comma 636, della legge n. stabilità 2014):
la lettera    a) estende alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018 (la vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2016) la previsione dell’indizione di una gara per l’attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro;
la lettera    b) eleva da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, è previsto che la sottoscrizione dell’atto integrativo accessivo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie di 220 del principi), previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge n. 2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (di fatto, il 29 giugno 2011).

Il comma 620 prevede che, al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo   Pag. 178procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa approvata in Conferenza Unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge 208 del 2015, con un introito almeno pari a 410 milioni. n.
Le condizioni richiamate sono:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
b) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato.

A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei   punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, 190 del 2014, nonché dell’articolo 1, comma 926, della della legge n. 208 del 2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, legge n. richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell’imposta 504 del 1998, dovuta per i unica di cui al decreto legislativo n. periodi d’imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Il comma 621 stabilisce che, al fine di consentire l’espletamento   delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata.
PressGiochi

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