“Tutto quanto riguarda l’economia immateriale, come gioco online, bitcoin, webtax, sta diventando un problema delicato che andrebbe affrontato con una legislazione quantomeno europea”. Lo ha dichiarato il sottosegretario all’economia con
“Tutto quanto riguarda l’economia immateriale, come gioco online, bitcoin, webtax, sta diventando un problema delicato che andrebbe affrontato con una legislazione quantomeno europea”.
Lo ha dichiarato il sottosegretario all’economia con Delega ai giochi Pier Paolo Baretta.
In Commissione Bilancio della Camera Baretta ha inoltre risposto ad una interrogazione presentata dall’on. Sottanelli in merito alla irregolarità del sito di scommesse online 1XBet.
Sottanelli aveva fatto riferimento all’avvio di una partnership tra Lega Serie A ed il bookmaker numero uno in Russia « 1X better», operatore che, tuttavia, è sprovvisto di concessione in Italia da parte dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e chiedeva di dare attuazione all’articolo 24, commi 29, 30 e 31, del decreto-legge n. 98 del 2011, «al fine di riuscire ad intervenire drasticamente sulle situazioni di irregolarità che danneggiano sia i cittadini che gli operatori», in relazione all’attività svolta dal bookmaker «1XBet».
“Al riguardo, – ha risposto Baretta – l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli riferisce quanto segue. Il bookmaker 1XBet non è in possesso di alcuna concessione in Italia per il gioco pubblico e, in particolar modo, non è in possesso della concessione per il gioco on line.
Quando l’Agenzia ha avuto contezza che tale operatore avrebbe sponsorizzato la Lega Calcio, ha inviato una segnalazione a quell’Organo sportivo evidenziando che il bookmaker «1XBet» non è in possesso di concessione italiana e, quindi, non può raccogliere scommesse sul territorio nazionale. L’Agenzia, in esito ad accertamenti effettuati su fonti aperte, ha verificato la sussistenza di una relazione tra il predetto Bookmaker ed eventi sportivi nazionali, destinati ad un pubblico italiano; pertanto si poteva ragionevolmente presumere che «1XBet» effettuasse una raccolta di gioco in Italia illegalmente, in quanto sprovvisto di regolare concessione.
Per quanto riguarda, in generale, l’attività di contrasto alla raccolta di gioco on line effettuata illegalmente, da soggetti privi di regolare concessione, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli evidenzia che viene imposto il blocco dei siti irregolari con dominio « .com». A tal fine, è stata creata una « black list», continuamente aggiornata, che ad oggi conta oltre 6.000 siti web inibiti.
In seconda battuta, giova segnalare che attraverso un’azione di moral suasion l’Agenzia ha portato i principali fornitori internazionali di software di gioco on line a decidere di negare i propri servizi agli operatori che agiscono sul mercato italiano senza una regolare concessione statale, riducendo di fatto la possibilità che un giocatore possa superare il blocco predetto dei siti con dominio « . com» e, quindi, giocare su siti non autorizzati.
Tali azioni, unitamente all’introduzione di misure amministrative di semplificazione e di nuove tipologie di gioco, hanno consentito di attrarre nel settore legale una larga fetta di giocatori che prima operavano sui siti con dominio «.com».
Con riferimento ai chiarimenti richiesti circa l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 29, 30 e 31, del decreto-legge 98 del 2011, è da rilevare che le menzionate norme non hanno potuto trovare ancora attuazione per difficoltà oggettive palesate dall’ABI e dagli istituti bancari, in merito alla impossibilità/difficoltà di conoscere la identità dei soggetti che operano illegalmente in Italia nel mercato on line con determinati marchi e che non palesano mai la loro denominazione sociale e di individuare precisamente la corrispondenza delle operazioni di trasferimento di denaro con tali soggetti.
In ogni caso, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli evidenzia che all’interno della IV Direttiva antiriciclaggio, il cui recepimento è avvenuto con decreto legislativo n. 90 del 2017, è prevista una serie di interventi che potranno consentire di contrastare il fenomeno da parte degli operatori.
In particolare, – conclude – infatti, si prevede che le ricariche dei conti di gioco dovranno essere effettuate con strumenti che consentono la tracciabilità delle transazioni e, quindi, offrono la possibilità di risalire ai soggetti tra i quali avviene il trasferimento di somme”.
PressGiochi
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