24 Novembre 2024 - 13:08

Corte di Cassazione a Sogno di Tolosa: “Sanatoria scommesse conforme al Trattato Ue”

“In mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, prevista dall’art. 4 della legge n. 401 del 1989, la raccolta di scommesse su eventi sportivi

24 Novembre 2017

“In mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, prevista dall’art. 4 della legge n. 401 del 1989, la raccolta di scommesse su eventi sportivi occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario”.

Con queste parole la Corte di Cassazione ha chiarito la propria posizione in merito alle richieste del bookmaker maltese Sogno di Tolosa che opera in Italia tramite il brand Betn1. In particolare, l’operatore chiedeva al giudice

Di sollevare la questione di legittimità costituzionale – e quindi portare il caso alla Corte di Giustizia europea – dei commi 643 e 644 della legge di stabilità del 2015, commi che hanno introdotto le sanatorie per i centri non autorizzati, in attesa di essere regolarizzati con le nuove gare per le scommesse

 

“La mera richiesta di autorizzazione con la comunicazione dell’avvio del procedimento non hanno valenza equipollente al rilascio del titolo autorizzatorio, anche se l’allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese” ha chiarito il Collegio.

 

 

“Il Tribunale – ha spiegato la Corte –  ha escluso che nei confronti della società (Sogno di Tolosa, ndr) sia stato dispiegato un comportamento discriminatorio sotto il profilo della arbitraria esclusione dalla gara per il rilascio della concessione, giacchè è stata la stessa società a non aver mai richiesto la regolarizzazione ex art.1, comma 643 1.190/014 preferendo formulare una richiesta di incontro con l’ADM al fine di conseguire un formale titolo abilitativo ad operare sul mercato italiano dei giochi e delle scommesse.

Pertanto, essendo stata la non partecipazione il frutto di una libera scelta dettata dalla volontà di non adempiere al versamento dell’imposta sulla base dell’assunto che questa fosse già stata pagata alle scadenze di legge e non di

una lesiva condotta impeditiva a partecipare degli interessi legittimi di tutti gli operatori, correttamente i giudici lucani hanno affermato che da tale scelta mai avrebbe potuto derivare il diritto di esercitare liberamente un’attività richiedente il rilascio di apposita concessione”.

 

“Deve escludersi – ha concluso – che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015 si ponga in contrasto con le libertà sancite dal Trattato UE.

Ne consegue, che non si ravvisano gli estremi per sollevare questione pregiudiziale davanti alla CGUE nei termini indicati dalla ricorrente, atteso che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015, non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all’esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all’adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell’ordine pubblico.

 

Non sussistono, dunque, le condizioni per l’attivazione del meccanismo di cui all’art. 267 TFUE, essendo chiara la finalità della normativa transitoria (Sanatoria) (come prorogata dalla legge di stabilità del 2016) di cui viene chiesto il rinvio rispetto alle norme del Trattato evocate, ossia quella, anzitutto, di porre rimedio, seppure in forma “transitoria” ai presunti effetti discriminatori del c.d. bando Monti, ampliando cioè il numero dei soggetti cui è consentito esercitare l’attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale seguendo la procedura indicata

dalla legge di stabilità”.

 

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