24 Novembre 2024 - 10:44

Scommesse. Sentenza di assoluzione per un centro scommesse Betn1

Scommesse. La Cassazione ribadisce la natura personale della licenza di polizia Sentenza del Tribunale di Savona “Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di assoluzione dell’Agenzia Betn1 di Pietra Ligure

08 Novembre 2017

Scommesse. La Cassazione ribadisce la natura personale della licenza di polizia

Sentenza del Tribunale di Savona

“Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di assoluzione dell’Agenzia Betn1 di Pietra Ligure perché il reato di raccolta abusiva di scommesse contestato al titolare del centro scommesse non esiste. Il Giudice ligure – fa sapere il bookmaker maltese – ha sentenziato in maniera inconfutabile che sia la società Betn1 può offrire i propri servizi di scommesse in Italia che il suo affiliato può esercitare l’attività di raccolta scommesse per conto del Bookmaker maltese.

Infatti dalla lettura della sentenza  viene confermata la discriminazione subita da Betn1 a causa della stesura del Bando Monti, che ha indotto il bookmaker a non partecipare alla gara pubblica a causa della richiesta di cedere a titolo gratuito l’uso dei beni materiali ed immateriali, a favore dello Stato italiano, alla scadenza dei termini della Concessione.

La pronuncia a tutela dei diritti della Betn1 si spinge ancora oltre  e conferma  le doglianze dell’Avvocato Parrelli Mariateresa, legale sia della Società che del titolare dell’agenzia, riconoscendo la possibilità per Betn1 di poter offrire un servizio transfrontaliero “puro” e cioè in cui il contratto di scommessa avviene direttamente tra giocatore e Società, come indicato nella sentenza “Biasci” della Corte di Giustizia Europea. Ciò significa che anche dall’Italia uno scommettitore può connettersi con la società Maltese ed effettuare le proprie scommesse.

Nei riguardi del titolare dell’agenzia, invece,  è stato accertato che erano state rispettate tutte le procedure di LEGGE ITALIANA per lo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse, con l’invio alla Questura di Savona della comunicazione dell’inizio dell’attività come previsto dalle legge 190/2014 art. 1 comma 644.

Il Legislatore, si legge nella sentenza, con la LEGGE 190/2014 ha disposto la chiusura immediata dell’esercizio e del punto della raccolta di scommesse “ove si accerti che il gestore non sia in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo. Nel caso che ci occupa, non è stato disposto in tal senso da parte delle Autorità di pubblica sicurezza.

Anzi, la Questura di Savona ha preso specificatamente in considerazione  tale ipotesi ed ha concluso in data 15/12/2016, che non sussistono i presupposti per un intervento di chiusura, disponendo la conclusione del procedimento”.

Quanto disposto dal Tribunale Ligure – conclude l’operatore di scommesse – ravvisa la nostra correttezza commerciale e legale e attesta la liceità delle agenzie affiliate al nostro brand essendo conformi alla normativa italiana che gli riconosce  il titolo amministrativo per lo svolgimento della propria attività”.

 

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