Assegnato alle Commissioni 1° e 6° riunite del Senato il disegno di legge presentato dal senatore Vincenzo Gibiino Vincenzo ed altri recante Istituzione di nuove case da gioco in località
Assegnato alle Commissioni 1° e 6° riunite del Senato il disegno di legge presentato dal senatore Vincenzo Gibiino Vincenzo ed altri recante Istituzione di nuove case da gioco in località turistiche, nonché deleghe al Governo per la regolamentazione delle case da gioco e l’adozione di un codice del gioco d’azzardo.
“Nel nostro Paese – ha spiegato il senatore Gibiino – la disciplina che riguarda le case da gioco risente ancora di una impostazione datata di molti anni ed è regolata attraverso deroghe al codice penale. Da anni è atteso un intervento legislativo chiaro ed esaustivo per disciplinare il fenomeno. La normativa vigente, infatti, risulta incoerente ed incapace di disciplinare in modo organico l’intero settore.
I numeri di raccolta realizzati dalle quattro case da gioco sono relativamente bassi di fronte a un fenomeno esploso con l’apertura in ogni dove delle sale da gioco. Di fronte alla mutata realtà dei fatti e dei numeri che girano attorno al gioco bisogna- spiega – quindi prendere atto che è necessario stabilire una nuova disciplina, in particolare per quanto riguarda le case da gioco”.
Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli.
L’articolo 1 reca le finalità del disegno di legge che si prefigge l’obiettivo di modificare la normativa in vigore sulle case da gioco e di istituirne di nuove — al fine di incrementare il turismo ad esse collegato — equiparare la legislazione italiana a quella dei Paesi europei, di debellare il gioco illecito nonché di monitorare il flusso di denaro illegale in entrata e uscita dal nostro Paese.
L’articolo 2 delega il Governo a regolamentare l’apertura ed il funzionamento di nuove case da gioco su tutto il territorio nazionale.
L’articolo 3 reca la definizione di gioco d’azzardo e una delega di dodici mesi al Governo per l’adozione di un codice del gioco d’azzardo per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di gioco d’azzardo pubblico e scommesse, la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni.
L’articolo 4 reca una disciplina transitoria per i casinò esistenti in Italia.
L’articolo 5, da ultimo, reca l’entrata in vigore che avverrà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge)
Art. 2.
(Delega al Governo per la regolamentazione delle case da gioco)
Art. 3.
(Delega al Governo per l’adozione del codice del gioco d’azzardo)
Art. 4.
(Disposizioni transitorie)
Art. 5.
(Entrata in vigore)
PressGiochi
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